Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 460/1997, possono essere qualificate ONLUS anche quelle associazioni private che operano in determinati settori e che svolgono la loro attività in favore di soggetti svantaggiati. Il dettato normativo, pertanto, comporta che siano perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In questa prospettiva, quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio strettamente economico del beneficiario, suscettibile di essere riequilibrata dalla gratuità della prestazione o dalla simbolicità delle rette, essendo una tale situazione di svantaggio dalla norma prevista in via alternativa, e non di necessaria concorrenza, rispetto alle altre.
La nozione di svantaggio rilevante ai fini in esame va intesa in senso rigoroso, essendo volta ad individuare categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti oppure per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e soltanto una situazione di tal fatta, oggettiva e percepibile, giustifica la scelta di assegnare rilevanza, anche ai fini tributari, all’espletamento di finalità di assistenza e di solidarietà sociale. Infatti, lo svantaggio che la legge tende a colmare, incentivando attraverso l’esenzione l’opera delle Onlus, deve consistere in una condizione che risulti obiettivamente deteriore rispetto a quella della generalità dei consociati. In sostanza, quindi, lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare – incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS – deve consistere in un’obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.
Conseguentemente, non possono essere considerate legittime quelle ONLUS che offrono i propri servizi indistintamente verso tutti i cittadini e, quindi, a favore di soggetti che non si trovino in una concreta situazione di non autosufficienza e di disagio (fisico, psichico, economico, sociale, familiare).