Giuseppe Catapano scrive: OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE: SOTTO ACCUSA LA SOCIETÀ. CARTELLA LEGITTIMA ANCHE PER LA SOCIA CHE, AD ANNO IN CORSO, HA CEDUTO LE PROPRIE QUOTE

“Omesso versamento di imposte”: questa la contestazione nei confronti della società. A essere chiamati in causa, però, sono anche i soci, con relative “cartelle”.
Per una socia, però, i giudici tributari regionali ritengono corretto annullare una singola “cartella”, relativa all’anno 1999, perché essa concerneva “un periodo temporale” in cui la donna “non ricopriva più” il ruolo di componente della compagine societaria.
Tale visione, però, è ritenuta eccessiva dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, considerazioni illegittimo l’azzeramento della “cartella”. Ciò innanzitutto perché, alla luce della “disciplina in tema di responsabilità dei soci per debiti della società”, deve “escludersi che la donna fosse esonerata dalla responsabilità per il periodo durante il quale, nell’anno 1999” ella “ricopriva ancora la qualità di socia”.
Allo stesso tempo, va evidenziato che “la Commissione tributaria regionale è partita dal presupposto che le somme portate dalla cartella per l’anno 1999 si riferissero all’intera annualità e non al periodo durante il quale la donna era stata socia”, mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto “di avere indicato nel corso del giudizio i documenti dai quali risultava che la cartella impugnata aveva riguardato unicamente il periodo” dell’anno in cui la donna “era stata socia”.
Peraltro, aggiungono i giudici in conclusione, una volta acclarata “la circostanza che la cartella” è stata “ridotta nell’importo rispetto alla maggiore pretesa relativa all’anno 1999, correlata alla partecipazione societaria della contribuente”, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto “rideterminare la pretesa fiscale nella parte ritenuta dovuta”, senza poter optare per “l’annullamento dell’intera cartella”, dovendo il giudice “dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”.
Tutto ciò conduce i giudici della Cassazione a tenere aperta la vicenda giudiziaria, affidandola nuovamente alle valutazioni dei componenti della Commissione tributaria regionale.

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