Una Corte di Appello ha confermato la colpevolezza di un soggetto per avere omesso, quale legale rappresentante di una società il versamento di ritenute certificate in relazione ad un anno di imposta 2006 secondo quanto previsto dall’art. 10 bis DLgs n. 74/2000, rilevando, per quanto qui interessa, che ai fini della competenza territoriale, occorreva considerare il luogo di consumazione del reato dove la società aveva la sede legale ed il domicilio fiscale, secondo quanto risulta dalla stessa dichiarazione dei redditi. Ha rilevato inoltre che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate sulle retribuzioni dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può essere fornita dal PM anche mediante indizi, rappresentati, nel caso di specie, dal modello 770 in cui venivano riepilogate le ritenute certificate. Inoltre in merito alla dedotta assenza dell’elemento psicologico, il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante lo stato di difficoltà economica. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata. La cassazione ritenendo fondate le censure poste dalla ricorrente, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al P.G. Repubblica presso il Tribunale. Preliminarmente rileva la Suprema Corte la sussistenza del difetto di competenza come denunciato e previsto a mente dell’art. 18 del DLgs. n. 74/2000 il quale, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari che a parte le dovute eccezioni per casi specifici, che non riguardano la questione in esame, stabilisce che la competenza per territorio si determina a norma dell’articolo 8 del c.p.p. e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Inoltre, il reato di omesso versamento di ritenute certificate si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente, a seconda dell’utilizzo del Modello 770 semplificato o ordinario ed il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Nel caso in esame alle luce dei principi enunciati, tale luogo, corrispondeva, per la società, a quello ove si trovava la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività.