Catapano Giuseppe osserva: CONTRIBUENTE NON ISCRITTO ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE, ILLOGICO IL RICORSO AL RITO DEGLI ‘IRREPERIBILI’: NOTIFICA NON VALIDA, CARTELLA NULLA

“Cartella di pagamento” datata 2003 – e relativa ad Irpef 1994 –, ma il contribuente lamenta di “averne avuto conoscenza soltanto attraverso la successiva intimazione di pagamento, notificatagli nel 2005”.
Decisive le procedure di notifica relative alla “cartella”… Procedure definite “singolari” dai componenti della Commissione tributaria regionale, e tali da rendere nullo l’operato del Fisco.
Più precisamente, “il messo notificatore, rilevato che il destinatario dell’atto non risultava iscritto all’anagrafe del Comune (ciò che effettivamente era – all’epoca – vero, avendo il contribuente acquisito la residenza in detto Comune nel 2005), ha ritenuto – per ciò solo – di adottare il rito degli ‘irreperibili’”, ma se il contribuente “non aveva la residenza” in quel Comune, “era incongrua l’affissione presso quel Comune”, in quanto la norma “prevede il deposito presso il Comune di ultima residenza o di nascita”.
E ora tale visione, tracciata in secondo grado, viene condivisa e fatta propria dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “il contribuente” non era iscritto “nell’anagrafe” e non aveva, quindi, “il domicilio fiscale” nel Comune, e ciò “né all’epoca della tentata notificazione della cartella de qua (2003), né in epoca anteriore”. In sostanza, “non risulta che il Comune fosse, nel 2003, quello di domicilio fiscale del contribuente, né che lo fosse stato prima, tale, cioè, da poter essere considerato quello di ultima residenza nota”, aggiungono i giudici.
E ciò esclude in radice che possa considerarsi valida “la notificazione della cartella presso quel Comune, poiché la rilevata non iscrizione (all’epoca) nell’anagrafe comunale non legittimava il messo alla procedura di notificazione semplificata, in quanto questa presuppone un mutamento del domicilio fiscale (della cui comunicazione e conseguente variazione nei registri anagrafici il contribuente è onerato), cioè il trasferimento da un Comune già noto come quello di (ultimo) domicilio fiscale”.

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