La nuova patente di guida (quella con il tesserino plastificato) è valida come “documento di riconoscimento” allo stesso modo della carta d’identità e del passaporto? Una domanda che si pongono in tanti, specie quando si ha la necessità di presentare i propri documenti da un notaio o all’interno di una pubblica amministrazione, per il rilascio di un certificato, di un’autentica di firma, di un atto pubblico, ecc. E questo perché se è normale portare sempre con sé la patente, non è altrettanto frequente che i cittadini tengano nel portafoglio anche il passaporto, il codice fiscale o la carta d’identità. E allora, la speranza è sempre che la prima possa sostituire i secondi ai fini dell’identificazione ufficiale del soggetto titolare. Ebbene, la risposta a questo comune interrogativo è affermativa. In ordine alla validità della patente di guida, ai fini dell’identificazione dei relativi titolari, anche nel nuovo formato plastificato si è espresso in senso positivo il ministero dell’Interno, con una circolare del 14 marzo 2000. Il carattere di documento di identificazione personale contraddistingue tuttora la patente di guida, anche in formato plastificato, in quanto contiene i requisiti prescritti dalla legge (e in particolare dal regolamento del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che considera equipollente alla carta d’identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato. La funzione di documento di riconoscimento attribuita alla patente di guida è stata confermata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare, quest’ultimo indica come documenti equipollenti alla carta d’identità: – il passaporto, – la patente di guida, – la patente nautica, – il libretto di pensione, – il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, – il porto d’armi.