Catapano Giuseppe informa: ISCRIZIONI IPOTECARIE, CARTELLA CONTESTATA: DECISIVA LA NOTIFICA. IN BALLO ORIGINALE E FOTOCOPIA DELLA RELATA

“Iscrizioni ipotecarie” contestate dalla contribuente, la quale sostiene che non le è stata “notificata la cartella esattoriale”.
Ebbene, tale obiezione viene ritenuta fondata dai giudici tributari, i quali evidenziano, in premessa, che “la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento” e aggiungono che “le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l’attestazione di conformità all’originale da parte della stessa società concessionaria” non rispondono alle “previsioni” normative, secondo cui “la conformità all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria”.
Per i giudici, di conseguenza, è lapalissiana “l’inesistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella”.
Tale visione, però, viene ritenuta lacunosa dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano che “la Commissione” può ordinare “l’esibizione degli originali degli atti e documenti, ove sorgano contestazioni: tra gli atti e documenti considerati sono compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti”. Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale”.
E tale principio, viene chiarito, vale anche “a parti invertite”: in questo caso, quindi, “il giudicante avrebbe dovuto disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità”.
Ciò rimette in discussione ovviamente l’intera vicenda, affidata nuovamente alla Commissione tributaria regionale.

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