Chissà quali criteri utilizza Equitalia per calcolare gli interessi sul debito del contribuente? Se lo è chiesto più di un italiano all’arrivo della cartella esattoriale quando, vedendo sul dettaglio degli importi da corrispondere, in corrispondenza della voce “interessi”, ha trovato una cifra esorbitante.
È vero, da un lato c’è la legge che autorizza l’Agente della riscossione a chiedere un tasso del 5,14%, ossia ben cinque volte in più di quello legale (e allora, sebbene sia dura da accettare, è pur sempre la legge). Ma dall’altro lato c’è anche un principio di trasparenza, che impone a qualsiasi amministrazione di chiarire le metodologie utilizzate per determinare gli importi da chiedere ai contribuenti. Del resto, se così non fosse, chi mai potrebbe controllare che Equitalia non stia applicando il cosiddetto anatocismo? Di tanto avevamo già parlato nell’articolo “Equitalia: usura e anatocismo sulla cartella”, ma ora viene la conferma da un ulteriore giudice.
Tocca alla Commissione Tributaria Regionale di Bari scrivere, questa volta, il principio a favore del contribuente: la sentenza (segnalataci dal dott. Francesco Cotrufo del medesimo foro), stabilisce che viola la legge l’intimazione di pagamento che riporta l’ammontare complessivo sia degli interessi che dei compensi e delle altre spese senza alcuna indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo.
È evidente, infatti, che qualora manchino tali elementi essenziali, il contribuente si trova nella impossibilità di esercitare il diritto di difesa, specie quando – come accade della maggior parte dei casi – si tratta di interessi e competenze risalenti ad oltre dieci anni addietro.
Tale importantissimo principio, quasi mai rispettato da Equitalia e dalle altre amministrazioni finanziarie, è stato più volte affermato e ribadito dalla Cassazione secondo cui l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento.
Risultato: se nella cartella non è riportato lo scalare delle aliquote dei saggi di interesse applicati per ogni singola annualità, ossia dalla data del dovuto fino a quello della notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento è nulla e può essere impugnata davanti al giudice. Chissà perché, però, tanto più i principi sono chiari e condivisi dalla giurisprudenza, tanto meno vengono rispettati dalle amministrazioni. Eppure basterebbe solo un po’ di buonsenso… Ma questo è il Paese dei ricorsi.