Pioggia’ di “cartelle di pagamento” per il contribuente, che deve poi subire anche una “iscrizione ipotecaria” da parte di ‘Equitalia’.
Tutto irregolare, però, sanciscono ora i giudici della Cassazione. Fatale, per il Fisco, è la “omessa notificazione dell’intimazione ad adempiere”.
Bisogna tener presente, difatti, spiegano i giudici, che “l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”. Di conseguenza, quando, come in questo caso, “l’iscrizione di ipoteca” non è “preceduta dalla comunicazione al contribuente”, essa è da ritenere “nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale’, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.
Ciò conduce a sancire la vittoria del contribuente, che vede annullata definitivamente ab origine la “iscrizione ipotecaria” emessa da ‘Equitalia’.