Procedura di fallimento per la società. E a entrare in gioco è anche il “credito per contributi previdenziali, assistito da ipoteca” vantato da ‘Equitalia’.
Ebbene, è da accogliere la richiesta di “ammissione del credito”, sanciscono ora i giudici della Cassazione. Corrette, ab origine, le pretese avanzate da ‘Equitalia’.
Per i giudici, bisogna tener presente che la normativa, da un lato, “attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ‘ruolo’ – vale a dire, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria”, e, dall’altro, riconosce “l’idoneità del titolo, rappresentato dal ‘ruolo’, a costituire in sé titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice”.
Ci si trova di fronte, dunque, a una “ipoteca che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualità”, poggiata, com’è, sulla “esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo”.
Di conseguenza, non è condivisile, in questa vicenda, l’ipotesi della “revocabilità dell’ipoteca” vantata da ‘Equitalia’ e la “assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale”.