“Assegni” da corrispondere alla “moglie separata”. L’uomo non può certo evitare questo obbligo, però può scegliere una modalità alternativa di versamento, cioè “non corrispondere” alla donna “mensilmente” la somma fissata, pari a oltre 1.800 euro, bensì provvedere al “pagamento” di quasi 19mila euro per “rate di mutuo e spese che sarebbero state” comunque “a carico della coniuge”.
Opzione assolutamente legittima, quella dell’uomo, non solo di fronte alla moglie, ma anche di fronte al Fisco.
Su questo fronte, difatti, è evidente, sanciscono i giudici di Cassazione dando torto al Fisco, la “legittimità della deduzione” operata dall’uomo rispetto alle “somme versate” a favore della moglie.
Decisiva è la constatazione che “le somme corrisposte dal contribuente, in vece e per conto della coniuge separata, ad estinzione di ratei del mutuo a quest’ultima intestato, non ebbero importo maggiore dell’ammontare dell’assegno di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale adottato nel procedimento di separazione personale tra i coniugi”. Di conseguenza, è corretto ritenere “legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell’obbligo alimentare solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell’assegno periodico, quella che consiste nell’accollo dell’obbligazione pecuniaria gravante sul coniuge, che in tal modo ne resta sollevato”.