Catapano Giuseppe scrive: La negoziazione assistita e il risarcimento danni da circolazione di veicoli

Come ormai noto, il D.l. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto in oggetto.
E’ proprio il predetto articolo che giunge a stabilire che chi attualmente intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita: l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Rispetto a tale ipotesi si pone però una questione relativa all’individuazione delle parti che necessariamente dovranno prendere parte alla procedura di negoziazione, poiché nulla sembra dire in modo espresso il legislatore.
La Legge 24 dicembre 1969, n.90, articolo 18, (applicabile ratione temporis, oggi abrogato e trasfuso nell’art. 144 cod. ass.) stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile. Per constante ed unanime orientamento giurisprudenziale (così come ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III, sent. 2 dicembre 2014, n.25421) “il “responsabile” di cui è menzione nella Legge n.990 del 1969, articolo 18, (ovvero, oggidì, nell’art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all’articolo 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri” ( si veda sempre in tal senso ex permultis, Sez. 3, sent. n. 11885 del 22/05/2007, Rv. 597644; Sez. 3, sent. n. 2665 del 08/02/2006, Rv. 591196; Sez. 3, sent. n.1976 del 24/021998, Rv. 512982). Pertanto, pare opportuno traslare tale principio anche in relazione alla procedura di negoziazione assistita, coinvolgendo, quale parti necessarie, tanto il responsabile civile, quanto la relativa società assicurativa.
Occorre però sottolineare come, sebbene il responsabile civile risulti essere litisconsorte necessario, la mancata sottoscrizione dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da parte di quest’ultimo non appare essere necessaria ai fini di una validità sostanziale dello stesso. Non si può infatti trascurare come la necessità di rendere edotto il responsabile civile dell’avvio di un giudizio nei suoi confronti, così come (analogamente) dell’avvio di una procedura di negoziazione assistita rispetto ad un sinistro ad esso riconducibile, non ne imponga poi la necessaria partecipazione. Quanto sostenuto trova conferma nella prassi, che spesso vede il concludersi di vertenze inerenti a sinistri con la sottoscrizione di atti di transazione da parte delle sole imprese assicurative coinvolte e del danneggiato. A ulteriore riprova è poi sufficiente rinviare a ciò che avviene nel caso di ricorso alla procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., rispetto alla quale il responsabile civile non risulta nemmeno essere litisconsorte necessario.
Così come rilevato infatti dal Tribunale di Torino, con sentenza del 04/01/2013 ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nel caso di risarcimento diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (c.1) e “in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accorso, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui al’art. 145, c.2, nei soli confronti della propria impresa assicuratrice …”(c.6). In virtù della predetta normativa, il Tribunale è quindi giunto ad evidenziare come “la necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del d.lgs. n.209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, con la conseguenza che il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 D.lgs. 209/2005″. Tale interpretazione trova peraltro conferma anche nella motivazione della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale la quale, riferendosi all’espressione ” il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 15, c.2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, è giunta a sostenere che ” l’oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto, che con riguardo alla proposizione di un’azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l’azione stessa che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l’assicuratore del danneggiato”.
Proprio sulla base di tale pronunce, e solo relativamente alle ipotesi di indennizzo diretto, appare corretto individuare quali uniche parti necessarie entro la procedura di negoziazione assistita il danneggiato e la Compagnia Assicurativa di quest’ultimo. Tuttavia, come noto, la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod.ass. prevede che l’impresa assicuratrice del danneggiato anticipi il risarcimento del danno, salvo poi ottenere da parte dell’impresa assicuratrice del responsabile civile un conguaglio forfetario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito. Tale aspetto rende consigliabile la notifica dell’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita anche al responsabile civile e alla sua assicurazione, avendo gli stessi un interesse mediato alla risoluzione della controversia. Si ricorda poi, a tale proposito che l’art. 149 cod. Ass. introduce per il danneggiato soltanto la facoltà di rivolgere la richiesta risarcitoria alla propria impresa di assicurazione, residuando comunque, anche laddove sussistano i presupposti per la procedura di indennizzo diretto, la possibilità di attivare la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 cod. ass.

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