Somme riconosciute al medico come “indennità per spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza”. E tali cifre vanno catalogate come ‘rimborsi spese’ a tutti gli effetti, e quindi non sono soggette a “trattenute Irpef”.
Vittoria definitiva per il contribuente, che vede riconosciuto dai giudici della Cassazione il proprio diritto ad ottenere il “rimborso dell’Irpef”, relativamente al periodo 2001-2003. Illegittime, quindi, le “trattenute” operate dal Fisco.
Su questo fronte già i giudici tributari regionali avevano riconosciuto che “le corresponsioni a fronte delle spese di viaggio effettivamente sostenute, siccome parametrate ai chilometri effettivamente percorsi, debbano considerarsi alla stregua di ‘rimborsi spese’, non assimilabili alle retribuzioni e perciò non assoggettabili ad imposta”.
E ora tale visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “il ‘rimborso spese’ è determinato”, in questo caso, “non con criterio forfetario, e perciò sganciato dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante di tempo in tempo rilevato, sicché non vi è dubbio che l’indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d’opera depauperato per causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell’interesse dell’amministrazione datrice di lavoro”.