Catapano Giuseppe informa: INDENNITÀ PER SPESE DI VIAGGIO: ‘VIA LIBERA’ AL RIMBORSO DELL’IRPEF PER IL MEDICO

Somme riconosciute al medico come “indennità per spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza”. E tali cifre vanno catalogate come ‘rimborsi spese’ a tutti gli effetti, e quindi non sono soggette a “trattenute Irpef”.
Vittoria definitiva per il contribuente, che vede riconosciuto dai giudici della Cassazione il proprio diritto ad ottenere il “rimborso dell’Irpef”, relativamente al periodo 2001-2003. Illegittime, quindi, le “trattenute” operate dal Fisco.
Su questo fronte già i giudici tributari regionali avevano riconosciuto che “le corresponsioni a fronte delle spese di viaggio effettivamente sostenute, siccome parametrate ai chilometri effettivamente percorsi, debbano considerarsi alla stregua di ‘rimborsi spese’, non assimilabili alle retribuzioni e perciò non assoggettabili ad imposta”.
E ora tale visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “il ‘rimborso spese’ è determinato”, in questo caso, “non con criterio forfetario, e perciò sganciato dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante di tempo in tempo rilevato, sicché non vi è dubbio che l’indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d’opera depauperato per causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell’interesse dell’amministrazione datrice di lavoro”.

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