Giuseppe Catapano comunica: Meccanismo dell’inversione contabile

Estensione del reverse charge a edilizia, settore energetico e pallets: per l’individuazione dei servizi soggetti all’inversione bisogna far riferimento alla tabella ATECO 2007 e niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede entro il 27 marzo 2015

Arriva una mini guida sull’estensione, a partire dall’1 gennaio 2015, del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo. Con la circolare n. 14/E infatti, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile. Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo IVA per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi.

Le novità per il settore edile

Per quanto riguarda il settore edile, l’obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B. In base alla ricostruzione normativa operata nella circolare, l’Agenzia chiarisce che Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Ne consegue che, nella nozione di edificio, vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge

Con riferimento all’l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 633 del 1972, soggette al reverse charge l’Agenzia delle entrate ritiene, in conformità ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
Il reverse charge si allarga anche al settore energetico

La Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.

Quando non si applica il reverse charge

Il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
Infine, il regime di cash accounting non trova applicazione relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge.

Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi, fa presente che la nuova disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, avendo già prodotto effetti in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, in assenza di chiarimenti, non può comportare applicazione di sanzioni per eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti. Pertanto, l’Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni scaturenti dall’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile commesse fino all’emanazione della circolare 14 del 27 marzo 2015

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