Giuseppe Catapano informa: Il concordato preventivo non evita l’azione di responsabilità contro l’amministratore

Avviare la procedura di concordato preventivo non mette al riparo l’amministratore della società dall’eventuale azione di responsabilità promossa, nei suoi confronti, dal creditore.

Lo ha detto il Tribunale di Piacenza con una recente sentenza .

Così non si salvano dalla richiesta di risarcimento il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società di capitali che non hanno rispettato gli obblighi di vigilanza per la salvaguardia del patrimonio aziendale imposti loro dalla legge. E ciò anche se, davanti al giudice, è stato raggiunto un accordo coi creditori per evitare il fallimento e gestire la crisi attraverso la procedura del concordato preventivo.

A nulla vale sostenere – secondo la sentenza in commento – che l’accoglimento di una eventuale pretesa risarcitoria, avanzata nei confronti degli amministratori da parte del singolo creditore, sarebbe suscettibile di mettere a repentaglio il principio di “par condicio creditorum” ossia l’obbligo di soddisfare tutti i creditori senza preferenze, salvo ovviamente gli accordi prestabiliti nel programma di liquidazione del concordato. Insomma, inutile parlare di indebito vantaggio del singolo creditore rispetto agli altri soggetti nelle stesse condizioni.
Infatti, secondo il Tribunale, il concordato preventivo impedisce ai creditori (a prescindere dal fatto che questi abbiano votato a favore o contro l’approvazione di esso) di avanzare, nei confronti dell’azienda, ulteriori richieste di pagamento rispetto a quanto stabilito nel programma di liquidazione. La procedura in questione, infatti, non fa altro che mettere una “pietra sopra” il pregresso ed estingue tutte le ragioni di credito maturate precedentemente all’apertura del concordato.

Ma ciò non impedisce al creditore di agire in base a un differente titolo, quello cioè della richiesta di risarcimento (e non il credito originario), peraltro non nei riguardi della stessa società in concordato preventivo, ma nei confronti di un soggetto diverso da essa, quale appunto l’amministratore o i sindaci.

In tal caso infatti, oltre a parlare di soggetti differenti rispetto a quelli vincolati dal concordato (creditori e società da un lato; creditore e singolo amministratore dall’altro) i fatti di responsabilità sono del tutto estranei all’accordo concordatario.

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