La sentenza che ci riguarda nasce dalla impugnazione di un avviso di liquidazione in tema di imposta di successione e della, ormai sepolta, INVIM. Secondo il contribuente l’atto non sarebbe stato adeguatamente motivato in termini di presupposti di fatto e di ragioni giuridiche, per cui chiedeva ai giudici tributari l’annullamento. Se il primo grado vedeva parzialmente vittorioso il contribuente, il secondo grado e poi la Cassazione non ritenevano adeguate le motivazioni volte al suo annullamento. Specie quest’ultima che in tema di motivazione dell’atto, poneva l’accento sulla doglianza del contribuente che si, lamentava l’inidonea motivazione di esso, ma alludeva anche a vizi che dovevano essere maggiormente esplosi in sede di merito. Gli ermellini non possono che prendere atto dell’esistenza , seppur minima, di presupposti di sopravvivenza per l’atto che viene confermato, con soccombenza del contribuente sarà costretto a pagare anche le esose spese di lite.