Catapano Giuseppe scrive: Giudizi d’opposizione senza contributo unificato

Non è mai dovuto il contributo unificato nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione. Mentre nelle procedure esecutive deve essere corrisposto nel momento in cui viene depositata l’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore. Lo ha chiarito il ministero della giustizia, nella circolare n. 38550 del 3 marzo scorso, segnalata dal Tribunale di Milano nella nota del 10 marzo e pubblicata ieri dall’Ordine degli avvocati di Milano. Entrando nel dettaglio, la circolare di via Arenula ha per oggetto due distinte problematiche, sulle quali il ministero ha rilevato un elevato numero di quesiti da parte degli uffici giudiziari, in materia di processo esecutivo.
Ovvero: l’individuazione del contributo unificato da versare nella fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione (ex art. 615, comma 2, cpc), nelle opposizioni agli atti esecutivi (ex art. 617, comma 2, cpc) e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione (ex art. 619 cpc). L’altra problematica riguarda invece l’individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’art. 518, comma 6, cpc, così come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a) del dl n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014. Quanto alla prima problematica, secondo alcuni uffici il giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata dinanzi al giudice dell’esecuzioni, darebbero luogo a una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo unificato.

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