Catapano Giuseppe comunica: Avvocati: preventivo scritto anche se il cliente non lo chiede

Il disegno di legge Concorrenza, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e ora prossimo all’esame delle Camere, prevede importanti novità in numerosi settori economici e commerciali sino ad oggi rimasti “rigidi” ad ogni riforma. Si ricorderà la triste fine che aveva fatto il decreto “Destinazione Italia” del quale furono bocciate le norme con maggiore impatto sul mercato, tra cui quelle sugli sconti delle Rc-auto. Oggi il ddl Concorrenza ne riprende le stesse disposizioni (con alcune modifiche) e, allo stesso tempo, ne prevede di nuove sulla scorta delle recenti raccomandazioni fornite dall’Antitrust. Le principali novità – dalle quali sono state però stralciate le disposizioni che avrebbero consentito alle parafarmacie e ai supermercati di vendere i farmaci di fascia C – riguardano il mondo delle professioni, in particolare avvocati e notai. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per avvocati e commercialisti di stipulare, al posto dei notai, i “piccoli” atti di compravendita (leggi “Avvocati al posto dei notai”). Fine dell’esclusiva Per quanto riguarda la professione forense, viene esclusa l’esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, ai quali resta comunque resta riservata totalmente la difesa in tribunale ed in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile ad esperti e consulenti (v. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), anche se non iscritti all’albo degli avvocati, di fornire consulenza legale, ampliando il bacino di offerta di tale servizio e la libertà del cliente nella scelta del soggetto al quale richiedere tale prestazione. Preventivo scritto sempre obbligatorio Il Ddl concorrenza stabilisce poi che l’obbligo per l’avvocato – attualmente previsto dalla legge – di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale solo in caso di domanda espressa da parte del cliente scatterà sempre e comunque. In pratica, il legale dovrà fornire il preventivo scritto anche senza una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’assistito. La nuova norma modificherà quindi la legge di riforma dell’ordinamento forense che ora risulterà formulata in questo modo: Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Associazioni e società di professionisti Potranno partecipare alle associazioni tra gli avvocati anche legali che non abbiano necessariamente il domicilio professionale presso la sede dell’associazione. L’avvocato potrà aderire a più di un’associazione. Circa la facoltà di esercizio della professione in forma societaria, per evitare contrasti con la disciplina generale in materia di società tra professionisti (STP), viene estesa agli avvocati la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura di un terzo dei conferimenti.

Catapano Giuseppe: Debitori: subito sotto torchio

Non c’è solo il Tribunale di Mantova a dare man forte ai creditori rimasti “a secco” dai propri debitori, dopo lunghi, estenuanti e costosi pignoramenti infruttuosi. Anche il Tribunale di Novara sposa lo stesso orientamento e si aggiunge alla lista dei fori che ritengono subito applicabile la riforma dell’esecuzione forzata e, in particolare, sulla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. La nuova normativa consente al creditore di evitare la consueta “caccia al tesoro” di conti correnti, stipendi, pensioni, e ogni altro bene intestato al debitore solo dando una sbirciatina alle banche dati che usa il fisco per scovare l’evasione fiscale. Stiamo, cioè, parlando della famigerata Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (o più comunemente detta “dei conti correnti”), tristemente note ai contribuenti per essere gli strumenti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti a maggior rischio “evasione”. Strumenti, però, che ora verranno utilizzati anche ai fini “civilistici”, ossia nelle cause tra dipendente e datore di lavoro, professionista ed ex cliente, padrone di casa e inquilino, correntista e banca e, insomma, tutte le volte in cui è in gioco un rapporto tra un creditore e un debitore. Per le modalità operative leggi: “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare” “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” Da sempre, le principali riforme del nostro Paese – nonostante la formale e definitiva approvazione da parte del Parlamento – sono rimaste impantanate anni e anni, per via dei biblici ritardi nell’approvazione dei relativi regolamenti attuativi. E questa fine rischiava di fare anche il nuovo strumento concesso ai creditori di poter agire in esecuzione forzata: la possibilità, cioè, di chiedere all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di ricercare, in via telematica, i beni del debitore, accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria, viene infatti subordinata all’emanazione dei decreti ministeriali. I tribunali, però, si stanno orientando in modo diverso da una rigida interpretazione della norma. La sostanza è questa: è vero che gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati e necessitano delle precisazioni ministeriali che ancora non sono arrivate. Ma nulla toglie al creditore di bypassare l’ufficiale giudiziario e accedere direttamente all’anagrafe tributaria e dei conti. Lo potrà fare sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e, comunque, mai in prima persona (per evitare violazioni della privacy), ma richiedendolo ai relativi uffici dell’amministrazione finanziaria (presumibilmente l’Agenzia delle Entrate). Quando poi gli ufficiali giudiziari si saranno dotati delle strutture tecniche e delle regolamentazioni interne per operare in tal modo, la riforma andrà a regime e per l’accesso basterà rivolgersi al proprio tribunale. Qualche giorno fa avevamo commentato un provvedimento del tribunale di Mantova che spiega quanto appena detto (leggi l’articolo: “Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative”). Oggi aggiungiamo anche un precedente, dello stesso tenore, del Tribunale di Novara. Nel provvedimento in commento si precisa che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati telematiche del fisco può avvenire solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo da quando saranno emanati i decreti attuativi ministeriali. Ma nulla toglie che, nel frattempo, il creditore possa ottenere un accesso diretto alle suddette banche dati e solo se, per motivi di carattere tecnologico, non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario (in verità, nel caso di specie, l’ordinanza termina con un diniego alla consultazione, ma solo perché il richiedente aveva fatto istanza di accesso per il tramite degli ufficiali giudiziari). Insomma, non ci sono scuse per non autorizzare il creditore ad accedere all’Anagrafe tributaria. Questa volta i debitori hanno le ore contate…

Catapano Giuseppe informa: Pensione anticipata forzata: dipendenti pubblici e cessazione d’ufficio

Dopo tanti anni di blocco delle assunzioni, all’interno degli enti pubblici, finalmente le linee programmatiche paiono mutate e volte ad un ricambio generazionale, auspicato da tempo. Giovedì scorso, difatti, è stata pubblicata un’importante circolare della Funzione Pubblica, che chiarisce il contenuto degli ultimi interventi legislativi, in materia di cessazione del rapporto lavorativo su iniziativa dell’Amministrazione. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che, dallo scorso giugno [2], nel settore pubblico, l’istituto del trattenimento in servizio è stato abolito, così come è stata riformulata la risoluzione unilaterale del rapporto per il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione. A tal proposito, la circolare illustra le recenti modifiche, fornendo un’esaustiva interpretazione della normativa. Tre sono le ipotesi di pensionamento “forzato” da parte dell’Ente Pubblico: due obbligatorie, applicabili verso chi abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto il limite d’età ordinamentale (previsto dai singoli settori d’appartenenza); una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, volta a chi abbia raggiunto i parametri previsti dalla “Riforma Monti Fornero”[3] per la pensione anticipata. Quest’ultima casistica, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2015, 42 anni + 6 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni + 6 mesi per le donne), potrà essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla Riforma Pensionistica per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni). La Legge di Stabilità 2015 [4], nonostante abbia abolito le decurtazioni percentuali dell’assegno di pensione anticipata (sino al 31.12.2017), non ha comportato modifiche alla disciplina della cessazione unilaterale dal servizio, che resta, pertanto, applicabile solo al compimento del sessantaduesimo anno d’età. Per quanto concerne le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) sarà permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si potrà superare il settantesimo anno di età (parametro che dovrà essere periodicamente adeguato alla speranza di vita). I requisiti post Riforma Monti Fornero non devono essere rispettati in tutte le cessazioni d’ufficio: infatti, per i soggetti in possesso della quota 96 al 31.12.2011 (con almeno 60 anni d’età e 35 di contribuzione), sono sufficienti 40 anni di contributi (parametro previsto per la vecchia pensione d’anzianità). Per quanto riguarda il computo i periodi utili al raggiungimento della pensione, dovrà essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata , non solo quella accantonata presso l’ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti, senza oneri, ai fini del diritto e della misura del trattamento, potrà utilizzare gli istituti della totalizzazione o del cumulo contributivo. In conclusione, dalle disposizioni emerge certamente una ratio volta al rinnovamento dei dipendenti pubblici, avvalorata dai chiarimenti forniti. Tuttavia, i provvedimenti indicati appaiono incisivi in maniera limitata: ad esempio, per garantire un turnover maggiormente efficace, sarebbe stato opportuno il pensionamento “forzato” di tutti coloro che abbiano maturato i requisiti della pensione anticipata, a prescindere dall’età, almeno sino al 31.12.2017 (data ultima per fruire del trattamento senza penalizzazioni per chi non avesse compiuto 62 anni). Ad ogni modo, per quanto non rivoluzionario, si tratta comunque di un buon inizio per il processo di ringiovanimento della Pubblica Amministrazione. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/79341_pensione-anticipata-forzata-dipendenti-pubblici-e-cessazione-dufficio#sthash.EaROedT6.dpuf