Giuseppe Catapano informa: NEL RIMBORSO IVA IL CONTRIBUENTE DIVIENE ATTORE SOSTANZIALE MA DEVE PROVARE IL PROPRIO CREDITO

Una Cooperativa cessava la propria attività e chiedeva il rimborso di un credito Iva nei confronti dell’Erario. L’Ufficio territoriale negava il rimborso, assumendo che non vi era stato l’esercizio dell’impresa. La CTP riconosceva la validità del rimborso ed annullava il diniego. Appellava la sentenza l’Agenzia che risultava ulteriormente soccombente. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’A. delle E. La Cassazione accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso. La decisone scaturisce dalle considerazioni che seguono. La Suprema Corte premette che a seguito della richiesta di rimborso della società, l’ufficio aveva già posto in dubbio la legittimità del credito Iva a causa della protratta inattività negli anni precedenti e seguita dalla cessazione della suddetta. Di conseguenza l’onere probatorio incombente sul contribuente non può, certamente, essere adempiuto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata in relazione all’Iva, come è accaduto nel caso concreto, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo naturale di applicazione del tributo previsto dalla legge. La predetta ragione del diniego espressa dall’Ufficio, a giudizio della Cassazione, essendo ritenuto non provato il credito, conferisce validità al rifiuto operato dall’ufficio. Semmai, restava di verificare a suo tempo ad opera della Cooperativa, se fossero già spirati i termini per l’accertamento ed eventualmente eccepirli al fine di determinare la incontestabilità della validità credito.

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