Giuseppe Catapano informa: Casa all’asta e vizi nella procedura: se la contestazione arriva troppo tardi

Pignoramento immobiliare: che succede se la procedura di vendita forzata dell’immobile è viziata perché è stato commesso qualche errore? Esiste un termine massimo per far valere tutte le violazioni di legge nell’ambito di un’esecuzione forzata della casa o di altro immobile: tale termine coincide con la definitiva vendita o assegnazione del bene. Dopo tale momento, infatti, ogni vizio viene sanato e non può più essere più contestato nei riguardi dell’acquirente o assegnatario, salvo che questi sia colluso con il creditore procedente. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione. Secondo la Corte, il debitore deve far valere i vizi del processo esecutivo prima della vendita o dell’assegnazione del bene pignorato. Dopo tale momento, tali vizi non hanno più effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario che, pertanto, rimane il legittimo proprietario del bene vendutogli con l’asta o assegnatogli dal giudice. Ciò non vale solo nel caso in cui il terzo acquirente o assegnatario sia stato colluso con il creditore che ha messo all’asta l’immobile. Dunque, una volta intervenuta la vendita o l’assegnazione, la legge mette su un gradino superiore gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore procedente a quelli del debitore.

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