Il binomio “causa troppo lunga = risarcimento del danno” non vale se il giudizio è stato incardinato alle commissioni tributarie. La cosiddetta Legge Pinto, infatti, che prevede l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non si applica nel caso di giudizio tributario, salvo che la controversia non verta sulle sanzioni fiscali. Il chiarimento proviene da una sentenza della Cassazione di questa mattina: una pronuncia che è certamente nuova nel suo genere. La stessa questione, infatti, era stata esaminata solo un’altra volta dalla Cassazione in un caso analogo e rimasto però inedito. Dunque, le vittime delle lungaggini del processo innanzi alle Commissioni Tributarie (come per esempio quanti attendono per ottenere il rimborso di ritenute indebitamente versate), non potranno contare sugli indennizzi previsti, invece, per le cause ordinarie. Il che ci offre un’ulteriore spiegazione al perché le cause presso le Commissioni siano così lunghe. La Corte ha chiarito che la disciplina sul risarcimento da 500 a 1500 euro per mancato rispetto del termine ragionevole durata del processo (termine di 3 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione) non è applicabile ai giudizi in materia tributaria riguardanti la potestà impositiva dello Stato, stante l’estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento della legge. Fanno eccezione solo le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo, che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva; e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla “materia civile“, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali.