Catapano Giuseppe comunica: RITENUTE FISCALI SULLA ‘BUONUSCITA’, TEMPI LUNGHISSIMI PER UNA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO: NIENTE INDENNIZZO AL CONTRIBUENTE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO

Tempi lunghissimi, e ben tre giudizi, per arrivare a una decisione sulla richiesta, avanzata dal contribuente, relativamente al “rimborso delle ritenute fiscali operate sull’indennità di buonuscita”. Ciò nonostante, è da respingere la “domanda” finalizzata all’ottenimento, da parte dell’uomo, dell’“equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo” svoltosi “davanti alla Commissione tributaria di primo e di secondo grado di Rieti, e davanti alla Commissione tributaria centrale di Roma”.
A fare chiarezza provvedono, ora, i giudici della Cassazione, sancendo che “la disciplina dell’equa riparazione non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato”, alla luce della ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’. Difatti, spiegano i giudici, “non è la natura pecuniaria delle obbligazioni a rendere sempre e comunque applicabile” il “diritto ad un equo processo” come fissato dalla ‘Convenzione’, bensì “solo il carattere civile delle stesse, cui si contrappongono le obbligazioni di natura pubblicistica, le quali derivino dall’applicazione di tributi o traggano in ogni caso origine da doveri pubblici, onde la conclusione secondo cui, rientrando la materia fiscale ancora nel nocciolo duro delle prerogative attinenti alla sovranità statale ed (essendo) sotto questo profilo tuttora dominante la qualifica pubblicistica del rapporto obbligatorio di imposta tra Stato sovrano e contribuente, il contenzioso tributario non rientra nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile, malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti”.
Peraltro, analizzando la vicenda, emerge che “il giudizio aveva ad oggetto non già la controversia circa i modi e i termini della ripetizione di un indebito altrimenti già accertato fra le parti, ma il diritto” del contribuente “a ottenere il rimborso di una ritenuta fiscale che assumeva essere stata indebitamente operata sull’indennità di buonuscita. Ciò posto, è del tutto irrilevante che l’azione fosse diretta alla condanna dell’amministrazione finanziaria a restituire l’importo trattenuto, piuttosto che al solo accertamento negativo di una pretesa tributaria non ancora realizzata. Nell’un caso come nell’altro, l’oggetto del contendere era costituito dalla fondatezza o meno dell’imposizione e dunque riguardava un rapporto obbligatorio interamente disciplinato da norme di diritto pubblico, con conseguente sottrazione della controversia alla materia civile” prevista nella ‘Convenzione’.

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