Si moltiplicano, ormai, i portali web dove, insieme alle indicazioni sulle strutture alberghiere, ristoranti e locali notturni, si accompagnano anche le valutazioni dei clienti. E così, è altrettanto facile incappare nel giudizio negativo dell’avventore insoddisfatto o particolarmente critico. Ma laddove il giudizio personale si spinge fino alla diffamazione, specie se pubblicata da un falso cliente solo per arrecare danno all’esercizio commerciale rivale, può intervenire il tribunale con un ricorso d’urgenza all’articolo 700 del codice di procedura civile. A tale conclusione è arrivato è arrivato il Tribunale di Venezia con una recente sentenza. Secondo il giudice veneto, il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo, prima ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) oppure quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”, perché magari, dietro di loro, si nascondono solo concorrenti in commercio. Insomma il portale deve obbligatoriamente garantire la veridicità della recensione, nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta (lo può fare, per esempio, ponendo domande apposite al recensore, in modo da verificarne la genuinità). Se non lo fa, e se la recensione assume i toni oggettivamente offensivi, il sito è obbligato a cancellarla dalle proprie pagine. Diversamente, l’impresa potrà ricorrere al tribunale con la richiesta di emissione di un provvedimento d’urgenza in pochi mesi. Non si può applicare, in casi come questo, la direttiva europea sul commercio elettronico che, recepita in Italia nel 2003, stabilisce la non responsabilità del provider che ospita contenuti altrui. Peraltro, a tutto voler concedere, la stessa normativa trasforma la responsabilità del gestore di servizi internet in una responsabilità di tipo omissivo: il che significa che l’obbligo al risarcimento del danno scatta non appena gli perviene la segnalazione di abuso e la richiesta di cancellazione del contenuto illecito. Il sito web ha il dovere, scrive il giudice, di assicurare una minima garanzia di veridicità dei messaggi postati, escludendo le recensioni apertamente diffamatorie e i testi che non appaiono scritti da veri viaggiatori ma da persone che ad esempio hanno interesse a screditare il ristorante.