Catapano Giuseppe: ACCERTAMENTO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PARAMETRI O STUDI DI SETTORE: VALIDITA’ DEL PROCEDIMENTO ANCHE IN MANCANZA DI PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO

La CTP accoglie il ricorso di un contribuente, architetto che svolge l’attività di CTU, e annulla l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, applicando i parametri, ha rideterminato i compensi del professionista rettificando le dichiarazioni Iva, Irpef e Irap per l’anno 1999 liquidando le maggiori imposte dovute. La CTR riforma la sentenza di I grado e accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la commissione di II grado l’accertamento basato su parametri e studi di settore rappresenta un metodo di accertamento legittimo ed efficace quando sussistono, come nel caso in esame, degli elementi gravi, precisi e concordanti.

Il contribuente propone ricorso per cassazione argomentando cinque motivazioni:

1) si denuncia l’errore commesso dalla CTR con la propria decisione perché nell’appello l’Agenzia non formula nessuno specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza di I grado dal momento che quest’ultima ha riconosciuto la correttezza e la legittimità del procedimento adottato dall’Ufficio;

2) e 3) si denuncia un vizio di motivazione perché il giudice di appello ha ritenuto legittimo l’accertamento basato sui parametri senza considerare gli elementi esibiti dal contribuente, negando la sua partecipazione al contraddittorio ed ignorando la presenza nel fascicolo processuale dei documenti dimostrativi delle modalità lavorative del professionista nelle attività fonte dei compensi percepiti;

4) viene ritenuta illegittima l’applicazione retroattiva dello studio di settore, dal momento che gli studi tanto per l’attività di CTU quanto per quella di architetto non risultano ancora entrati in vigore nell’anno 1999;

5) l’accertamento deve essere annullato perché le prove fornite dal contribuente rilevano che quanto da lui dichiarato è in linea con il risultato delle prove fornite, mentre gli elementi scaturenti da parametri e studi di settore derivano da calcoli empirici.

In via generale tutti i motivi sono da considerare inammissibili perché nuovi e non previamente esaminati dal giudice di merito. Ci si scontra con il principio affermato dalla Corte secondo il quale non sono prospettabili in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi di giudizio di merito, in quanto il giudizio di cassazione può avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo. Inoltre, il ricorso manca di autosufficienza perché il ricorrente non ha indicato dove e quando le questioni siano state già trattate nei precedenti gradi di giudizio.

Il secondo ed il terzo motivo sono, oltretutto, infondati. Il vizio motivazionale sussiste quando dal ragionamento del giudice di merito emerge l’annullamento di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma nel caso in esame tali anomalie motivazionali non esistono.

L’accertamento tributario mediante l’applicazione dei parametri o degli studi non si colloca nella procedura di accertamento prevista dall’art. 39 del D.P.R. 600/73 (analisi dei risultati delle scritture contabili) ma la affianca. Inoltre, gli elementi emergenti dallo studio o dai parametri devono essere corretti in contraddittorio, quale strumento di adeguamento dell’ipotesi dello studio alla concreta realtà economica del contribuente. Non va dimenticato, tuttavia, che secondo la Corte, sia pur considerando la centralità del previo contraddittorio con il contribuente all’interno dell’accertamento fondato sui parametri, l’eventuale assenza del soggetto al contraddittorio non impedisce al procedimento di conseguire le prove idonee a validare la legittimità dell’accertamento: il contribuente che non partecipa deve assumere le conseguenze del suo comportamento.

La CTR, nel rispetto di tale percorso, ha ribadito la validità dell’accertamento operato mediante l’applicazione degli studi in mancanza dell’esibizione di documenti e della fornitura di risposte da parte del contribuente. L’accertamento, quindi, è motivato ed incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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