Equitalia potrebbe rinunciare alla notifica di milioni di cartelle esattoriali per multe e tributi locali (quali le imposte sulla casa e sui rifiuti). Questo perché una legge del 2012, la cui attuazione è stata rimandata sino a oggi, ha stabilito che le sanzioni e i tributi locali non potranno più essere riscossi da Equitalia, bensì da società in house (appartenenti cioè agli stessi Comuni) o da soggetti esterni che avranno firmato un’apposita convenzione con i municipi italiani. All’approssimarsi dell’ultimo rinvio, nulla è cambiato né Equitalia ha fatto sapere se intende costituire un consorzio con Anci (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la riscossione coattiva delle entrate locali. Ragion per cui, a strettissimo giro, i Comuni saranno per legge obbligati a sbarazzarsi di Equitalia e a non inviarle più i ruoli sulla base dei quali emettere poi le cartelle esattoriali. In pratica, nonostante le autorità di polizia continueranno a elevare e notificare le multe per violazione del codice della strada; nonostante l’amministrazione comunale proseguirà nell’attività ispettiva per il mancato pagamento dei tributi locali, nulla si potrà fare poi, in termini concreti, contro i contribuenti se non inviare loro una lettera di sollecito di pagamento. E questo perché solo l’Agente per la riscossione (Equitalia appunto) può formare le cartelle esattoriali per dar vita all’esecuzione forzata. Risultato: non venendo formata la cartella , mancherà anche il titolo esecutivo per poter procedere al fermo auto, all’ipoteca sulla casa o al pignoramento di conti, pensioni, stipendi, ecc. Insomma, il pagamento di diversi miliardi di euro delle entrate dei nostri Comuni (si pensi che solo le multe stradali superano un miliardo e mezzo) verrà rimesso al “buon cuore” degli italiani. E non è difficile immaginare quale possa essere la risposta dei contribuenti, già sufficientemente tartassati (ma – ciò che è peggio – privi dei servizi profumatamente pagati alle amministrazioni locali). Il divieto di esecuzione forzata toccherà non solo i debiti maturati alla scadenza del mandato, ma anche le procedure già in corso che dovranno essere stoppate, in quanto Equitalia sarà formalmente destituita di tutti i propri poteri. Dunque, le eventuali cartelle notificate in questi anni e che non hanno dato luogo alla procedura di riscossione saranno “abbandonate” e non produrranno più, sul piano pratico, effetti per i contribuenti. Non esiste infatti alcuna norma che attribuisca ad Equitalia il potere di effettuare la riscossione coattiva, senza una procedura ad evidenza pubblica.
Giorno: 5 marzo 2015
Catapano Giuseppe comunica: Provvigione del mediatore: quando è dovuta?
Il Codice Civile definisce mediatore quel soggetto che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare . Per questa attività il mediatore matura nei confronti delle parti che sono state messe in contatto il diritto al pagamento di una provvigione, la quale viene calcolata in percentuale sul valore dell’affare. Se la misura della provvigione non è preventivamente concordata fra le parti ed il mediatore, questa viene liquidata in base agli “Usi e consuetudini” del luogo in cui l’affare è stato concluso . Per avere un’idea degli importi, possiamo dire che in genere gli Usi prevedono per le mediazioni immobiliari una provvigione che si aggira intorno al 4% del valore della compravendita: 2% a carico del venditore e 2% a carico dell’acquirente. Tuttavia la misura esatta della provvigione può variare il base al luogo della compravendita. Affinché il mediatore maturi il proprio diritto alla provvigione non è necessario che ciò venga messo nero su bianco in un contratto, né è necessario che il mediatore sia stato incaricato dalle parti di svolgere la propria opera. Egli può attivarsi autonomamente. Le parti possono invitarlo ad astenersi dallo svolgere l’attività di mediazione ma se non lo fanno e si avvalgono della sua attività saranno obbligate a corrispondergli la provvigione nel caso in cui l’affare si concluda positivamente. Se il diritto alla provvigione scatta nel momento in cui viene concluso un affare per merito dell’attività di messa in relazione svolta dal mediatore, la domanda da porsi è la seguente: quand’è che si può ritenere un affare concluso? Se ad esempio le parti stipulano un contratto preliminare per la compravendita di un immobile ma prima di concludere il contratto definitivo ci ripensano e concordemente fanno marcia indietro, l’affare potrà comunque dirsi concluso? Le parti dovranno pagare la provvigione al mediatore anche se l’immobile non viene venduto? La risposta fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è sì. Infatti, affinché si possa sostenere che un affare si è concluso non è necessaria la stipula del contratto definitivo bensì è sufficiente che fra le parti si sia creato un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di agire in giudizio per ottenere l’esecuzione del contratto. Nel caso di stipula di un contratto preliminare di compravendita, se una delle parti non adempie spontaneamente all’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile, l’altra parte potrà chiedere al Tribunale di pronunciare una sentenza che produca lo stesso effetto delle stipula del contratto definitivo e che dunque trasferisca la proprietà. Pertanto, la stipula di un preliminare di compravendita deve considerarsi a tutti gli effetti come conclusione di un affare. In pratica il mediatore avrà diritto al pagamento della provvigione anche se le parti ci ripensano e fanno marcia indietro prima di concludere il contratto definitivo. La provvigione dovrà comunque essere calcolata in percentuale rispetto all’intero prezzo di vendita concordato. Ad esempio, se Tizio e Caio hanno concluso un contratto preliminare con il quale il primo si è impegnato a vendere al secondo un immobile dietro un corrispettivo di € 200.000,00 e la provvigione prevista per il mediatore era del 4%, quest’ultimo avrà diritto al pagamento di € 8.000,00 anche se le parti non hanno concluso il contratto definitivo. Diverso è invece il caso in cui il contratto sia sottoposto ad una condizione sospensiva. In questo caso il diritto del mediatore alla provvigione scatterà soltanto nel momento in cui tale condizione si sarà avverata. Esempio tipico è quello in cui le parti stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare subordinato alla concessione di un mutuo. In questo caso, se la banca non approva la richiesta di mutuo e dunque la condizione non si avvera, il contratto preliminare non acquista efficacia vincolante per le parti e conseguentemente il mediatore non avrà diritto alla provvigione, poiché nessun affare potrà dirsi concluso.
Catapano Giuseppe: Debiti e fallimento del privato: applicazioni della procedura da sovraindebitamento
La procedura da sovraindebitamento – meglio nota come “fallimento del consumatore” – può essere utilizzata non solo per estinguere debiti con Equitalia, ma per ogni altro tipo di passività, anche un concordato preventivo. Ma andiamo con ordine. La legge del 2012 consente a tutti i soggetti che non possono fallire di purgarsi dei propri debiti presentato un piano di “rientro” in tribunale e, attraverso la supervisione di organismi di gestione della crisi, pagare in percentuali i propri creditori. Questi ultimi, sebbene riceveranno somme inferiori rispetto a quelle a cui, altrimenti, avrebbero diritto, potranno tuttavia contare su un pagamento certo da parte di un soggetto che, altrimenti, difficilmente riuscirebbe a coprire l’intera esposizione debitoria. Per un approfondimento sulla procedura leggi “Fallimento del consumatore e sovraindebitamento: procedura di liberazione dai debiti” e “Come togliere i debiti: la nuova procedura del sovraindebitamento”. Interessante la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha consentito il ricorso al fallimento del consumatore, e alla relativa esdebitazione, anche in presenza di un solo creditore, Equitalia nella fattispecie. Così il contribuente che abbia accumulato un eccesso di cartelle esattoriali non pagate, potrà evitare il pignoramento della casa o dello stipendio ricorrendo a tale procedura. Per maggiori dettagli, leggi “Equitalia azzera il debito se il consumatore dichiara fallimento”. Di recente, poi, il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il piano di pagamento dei creditori, presentato al giudice nell’ambito della suddetta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può anche prevedere che una consistente parte dell’attivo derivi dall’esecuzione di un piano di concordato preventivo, già omologato, di un’altra azienda. Fondamentale è apparsa l’attestazione di fattibilità dell’organismo di composizione della crisi proprio sotto l’aspetto della dichiarata attendibilità e fattibilità di realizzazione nell’ambito della procedura concordataria del surplus necessario alla procedura di composizione della crisi. Ricordiamo, comunque, che va revocata l’omologazione del piano del consumatore nel caso in cui risulti la natura non incolpevole del sovraindebitamento. È quanto risulta da un’ulteriore pronuncia del Tribunale di Pistoia. Nella specie, per un errore di fatto nel calcolo del reddito familiare complessivo non era stato valutato che la stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento per far fronte alle crescenti difficoltà economiche della famiglia era avvenuta senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni conseguenti). Viceversa, è omologabile il piano del consumatore redatto con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, quando risultino la non colpevolezza del sovraindebitamento, la fattibilità e sostenibilità del piano, nonché la sua convenienza per i creditori, sia rispetto all’alternativa liquidatoria sia in relazione alla durata (nella specie, si trattava di graduale sovraindebitamento generato da contratti di finanziamento stipulati per far fronte a spese correnti necessarie per la vita quotidiana, a spese mediche, al sostegno a familiare in difficoltà).
Catapano Giuseppe osserva: Pignoramento della casa a spese del debitore
Cambio di rotta in giurisprudenza. Il Tribunale di Napoli, con una ordinanza che si discosta diametralmente dall’indirizzo (benché datato) della Cassazione, ha stabilito che, nonostante sia in atto il pignoramento sull’immobile del debitore, spettano a quest’ultimo tutte le spese per la conservazione del bene. E questo perché la responsabilità per eventuali pericoli o danni in capo a terzi, determinati dallo stato di cattiva conservazione dell’immobile, ricadono solo sul suo proprietario che, appunto, fino al decreto di aggiudicazione e trasferimento dell’immobile a seguito dell’asta, resta il debitore stesso.
Dunque, secondo il Tribunale di Napoli, in caso di pignoramenti immobiliari, il soggetto esecutato, benché corra il rischio di dover abbandonare la casa di lì a breve, sarà comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria e tutti gli altri oneri per la relativa conservazione. Questo perché il creditore ha diritto di espropriare i beni del debitore nello stato in cui si trovano, senza dover sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere volte a salvaguardare l’integrità dell’immobile o il suo valore di realizzo.
La responsabilità per la messa in sicurezza e per la manutenzione dell’edificio, anche in presenza del custode giudiziario, resta sempre e solo il proprietario. Risultato: in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, i lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti dal debitore e, se inerte, la competente autorità attiverà un’ulteriore esecuzione forzata in suo danno.
Invece, secondo la Suprema Corte, tale obbligo dovrebbe spettare al creditore procedente e, in caso di sua inerzia, sul custode del bene.
A conferma della propria interpretazione, il Tribunale campano ricorda che il debitore, nonostante il pignoramento, non perde il proprio diritto di partecipazione e di voto – e il corrispondente diritto di impugnazione – nelle assemblee condominiali; e, a tal fine, non ha bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Se oggetto dell’assemblea sono, invece, opere di straordinaria manutenzione, innovazioni, eccetera, il custode dovrà necessariamente e preventivamente munirsi dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per poter presenziare e votare.
Catapano Giuseppe informa: Il testo dello schema di decreto legislativo sulle forme contrattuali
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20.02.2015 ha varato in via preliminare lo schema di decreto attuativo del Jobs act recante “il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni”. Il provvedimento dovrà ora essere inviato alle commissioni parlamentari competenti, che potranno proporre modifiche. Lo schema di decreto sancisce il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Al riguardo va peraltro tenuto conto delle recenti novità introdotte in materia di contratto a tutele crescenti. Dopo tale enunciazione di principio il decreto detta un regolamento organico delle altre forme di rapporto di lavoro (“precarie”), introducendo alcune rilevanti novità. Dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere più attivati co.co.pro. Discorso diverso per i contratti già in essere. In questo caso, i rapporti di lavoro proseguiranno alle stesse condizioni fino alla loro naturale scadenza. Tuttavia, a partire dall’1 gennaio 2016, alle collaborazioni “camuffate“ sarà applicata la disciplina del lavoro subordinato. Si parla di quei “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Restano fuori da questi casi le collaborazioni regolate da accordi sindacali collettivi, quelle relative a professioni inquadrate negli albi, quelle legate alle società sportive, quelle esercitate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società. Per promuovere il passaggio dalle collaborazioni a contratti a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015 il decreto prevede una sorta di sanatoria per i datori di lavoro che abbiano imposto collaborazioni “fasulle”: più precisamente, sarà possibile ottenere un’ “estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso” purchè si proceda a stabilizzare tali lavoratori e purchè ricorrano due condizioni: il datore di lavoro non potrà estinguere il rapporto di lavoro nell’anno successivo all’assunzione e il lavoratore dovrà rinunciare, sottoscrivendo appositi atti di conciliazione, “a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro”. Il decreto abolisce due forme contrattuali: l’associazione in partecipazione (vale a dire quella tipologia contrattuale in cui l’imprenditore si accorda con uno o più soggetti che svolgono la propria attività lavorativa e sono ricompensati con una partecipazione agli utili dell’impresa), strumento spesso abusato per mascherare rapporti di vera e propria subordinazione; il lavoro ripartito, comunemente detto “job sharing“ (secondo il quale due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro, assumendosi in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa), forma contrattuale scarsamente applicata nella realtà operativa. Se da una parte si cancellano co.co.pro., associazione in partecipazione e job sharing, dall’altra si mantengono attivi, anche se con qualche modifica, gli altri rapporti di lavoro precari. Non cambia il contratto a tempo determinato, con un tetto massimo di durata di 36 mesi comprensivi di cinque proroghe. Resta confermato il contratto a chiamata (lavoro intermittente). Per il contratto di somministrazione, tipico delle agenzie interinali, è prevista un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali. Al contempo si introduce però un limite al suo utilizzo: i dipendenti con questo contratto possono essere al massimo il 10% rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato all’interno dell’azienda. Restano anche i voucher e, anzi, sarà elevato da 5mila a 7mila euro all’anno il tetto dell’importo per il lavoratore. Sul fronte dell’apprendistato, si unificano il primo livello (quello per il diploma e la qualifica professionale) e il terzo (alta formazione e ricerca). Lo schema di decreto legislativo rivede anche la disciplina delle mansioni. Si prevede che in caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali” il lavoratore possa essere assegnato a mansioni di un livello inferiore rispetto a quello per cui era stato assunto. Il lavoratore “ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”. Il mutamento di mansioni deve comunque essere accompagnato da obblighi di formazione “il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità” del demansionamento. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni inferiori possono essere previste dai contratti di lavoro collettivi, anche aziendali. Possono inoltre “essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”. In caso di modifica degli assetti organizzati aziendali, il lavoratore può anche essere trasferito da un’unità produttiva all’altra.