Catapano Giuseppe informa: Pensione anticipata forzata: dipendenti pubblici e cessazione d’ufficio

Dopo tanti anni di blocco delle assunzioni, all’interno degli enti pubblici, finalmente le linee programmatiche paiono mutate e volte ad un ricambio generazionale, auspicato da tempo. Giovedì scorso, difatti, è stata pubblicata un’importante circolare della Funzione Pubblica, che chiarisce il contenuto degli ultimi interventi legislativi, in materia di cessazione del rapporto lavorativo su iniziativa dell’Amministrazione. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che, dallo scorso giugno [2], nel settore pubblico, l’istituto del trattenimento in servizio è stato abolito, così come è stata riformulata la risoluzione unilaterale del rapporto per il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione. A tal proposito, la circolare illustra le recenti modifiche, fornendo un’esaustiva interpretazione della normativa. Tre sono le ipotesi di pensionamento “forzato” da parte dell’Ente Pubblico: due obbligatorie, applicabili verso chi abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto il limite d’età ordinamentale (previsto dai singoli settori d’appartenenza); una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, volta a chi abbia raggiunto i parametri previsti dalla “Riforma Monti Fornero”[3] per la pensione anticipata. Quest’ultima casistica, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2015, 42 anni + 6 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni + 6 mesi per le donne), potrà essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla Riforma Pensionistica per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni). La Legge di Stabilità 2015 [4], nonostante abbia abolito le decurtazioni percentuali dell’assegno di pensione anticipata (sino al 31.12.2017), non ha comportato modifiche alla disciplina della cessazione unilaterale dal servizio, che resta, pertanto, applicabile solo al compimento del sessantaduesimo anno d’età. Per quanto concerne le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) sarà permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si potrà superare il settantesimo anno di età (parametro che dovrà essere periodicamente adeguato alla speranza di vita). I requisiti post Riforma Monti Fornero non devono essere rispettati in tutte le cessazioni d’ufficio: infatti, per i soggetti in possesso della quota 96 al 31.12.2011 (con almeno 60 anni d’età e 35 di contribuzione), sono sufficienti 40 anni di contributi (parametro previsto per la vecchia pensione d’anzianità). Per quanto riguarda il computo i periodi utili al raggiungimento della pensione, dovrà essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata , non solo quella accantonata presso l’ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti, senza oneri, ai fini del diritto e della misura del trattamento, potrà utilizzare gli istituti della totalizzazione o del cumulo contributivo. In conclusione, dalle disposizioni emerge certamente una ratio volta al rinnovamento dei dipendenti pubblici, avvalorata dai chiarimenti forniti. Tuttavia, i provvedimenti indicati appaiono incisivi in maniera limitata: ad esempio, per garantire un turnover maggiormente efficace, sarebbe stato opportuno il pensionamento “forzato” di tutti coloro che abbiano maturato i requisiti della pensione anticipata, a prescindere dall’età, almeno sino al 31.12.2017 (data ultima per fruire del trattamento senza penalizzazioni per chi non avesse compiuto 62 anni). Ad ogni modo, per quanto non rivoluzionario, si tratta comunque di un buon inizio per il processo di ringiovanimento della Pubblica Amministrazione. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/79341_pensione-anticipata-forzata-dipendenti-pubblici-e-cessazione-dufficio#sthash.EaROedT6.dpuf

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