Catapano Giuseppe comunica: Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento con raccomandata

È possibile che il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, possa affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica? Assolutamente sì. Anche se la controparte è un soggetto con poteri pubblici come Equitalia? Certamente. E lo potrà fare “appigliandosi” a una sentenza appena emessa dalla Cassazione di cui vi parleremo in questo articolo. Raccomandata: cosa c’è dentro? Diciamoci la verità: a tutti, almeno una volta, è venuto il dubbio di chiedersi come fa il mittente di una raccomandata (per esempio: una diffida, una messa in mora, ecc.) a dimostrare, in caso di contestazione da parte del destinatario, che nella busta consegnata dal postino vi fosse davvero quel particolare documento e non altri. Un problema di non poco conto, che oggi, all’esito di una recentissima e importante sentenza della Cassazione, rischia di mettere nel nulla la notifica di tutte le cartelle esattoriali di Equitalia inviate attraverso le Poste. In buona sostanza, nel momento in cui viene aperto il plico raccomandato (il bustone bianco spedito da Equitalia) è presente solo il contribuente, nelle sue quattro mura, e nessun’altro. Dunque, che succede se questi sostituisce il contenuto della raccomandata con altra “carta straccia”? Certamente un comportamento fraudolento, ma difficile da dimostrare. E potrebbe sembrare incredibile che il suggerimento venga proprio dalla Suprema Corte che ha analizzato un caso di questo tipo. Ne avevamo già parlato, qualche giorno fa, nell’articolo “Quando sono nulle le comunicazioni con raccomandata di Equitalia”, ma val la pena ribadire la questione, anche sotto diversi aspetti, per comprendere la portata di questa sentenza teoricamente giusta, ma, nella sostanza, con effetti dirompenti per le casse dell’Erario. Cosa dice la Cassazione Nella sentenza appena citata si precisa che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro”). E questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici. Dunque, detto in parole ancora più semplici, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Soluzioni? Una interpretazione di questo tipo – che, certamente, è astrattamente conforme al diritto – ha degli effetti pratici imprevisti: ossia una pioggia di ricorsi contro Equitalia, da parte di contribuenti che potrebbero sostenere, al solo fine di invertire l’onere della prova in giustizio (e sfruttare le maglie larghe dell’inefficienza dell’amministrazione), di non aver mai ricevuto il contenuto della cartella di pagamento. In pratica, “appigliandosi” a questa sentenza, il destinatario di una raccomandata inviata in busta chiusa potrà sempre affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica. In verità, soluzioni per lo Stato potrebbero esservene. Già solo l’utilizzo della notifica attraverso la Pec (la posta elettronica certificata) consentirebbe la certezza del contenuto del messaggio. Non solo. Anche a voler sfruttare i vecchi metodi cartacei, si potrebbe utilizzare la cosiddetta “raccomandata senza busta”: quella cioè dove il foglio della lettera è anche busta, perché piegata tre volte su sé stessa e, dopo essere stata spillata e compilata con l’indirizzo del destinatario (evidentemente su un lato bianco), viene affrancata, timbrata e spedita (per vedere come si fa, con le foto passo per passo, leggi: “Come spedire una raccomandata senza busta”). Ma a queste accortezze, almeno per ora, l’Agente per la riscossione non è ricorso…

Giuseppe Catapano osserva: Avvocati: liberalizzazioni in vista. Nascono le società con soci di capitale

Il Governo sembra davvero intenzionato a rimuovere tutti i vincoli che limitano la concorrenza nel mondo dei legali. E il punto di partenza sarà la deregulation in materia di società tra avvocati. Tutto è pronto per il prossimo 20 febbraio: sarà una data storica, probabilmente, per i professionisti del foro. Ancor di più, forse, di come lo è stata la recente entrata in vigore del nuovo pacchetto giustizia che ha introdotto una serie di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle liti (vedi, tra tutti, le separazioni e divorzi in Comune senza bisogno di avvocati). Tra circa una settimana, infatti, verrà discusso il Ddl Concorrenza, un corposo pacchetto di norme che, oltre a ridisegnare il mondo delle Rc auto, riguarderà in particolar modo quello dei professionisti. Così come raccomandato più volte dall’Antitrust, avvocati e notai si avvieranno verso una deregolamentazione delle rispettive attività professionali, come mai era avvenuto prima. Le modifiche studiate dal ministero delle Attività produttive puntano a società tra avvocati che saranno disciplinate come le Stp (Società tra Professoinisti) e, contrariamente a quanto ha predicato per tutti questi anni il CNF, potranno avere soci di solo capitale. Gli avvocati potranno aderire a più associazioni professionali, con l’abrogazione del divieto imposto dalla legge professionale forense , secondo cui l’avvocato può essere associato ad una sola associazione. Viene anche abrogato l’obbligo secondo cui gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. Patti di quota lite Saranno consentiti, al contrario di quanto prevede la legge professionale forense , i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Liti sui compensi Viene abolita anche la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine territoriale, di tentare l’accordo in caso di liti tra cliente e avvocato. In pratica, attualmente, la legge forense stabilisce che , in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata. Questo potere sarà cancellato con l’imminente legge. Notai Quanto ai notai, il numero e la residenza per ogni distretto saranno individuati con un decreto del ministero della Giustizia tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio, fissando in ogni caso la soglia minima di 7 mila abitanti per ogni posto notarile.

Catapano Giuseppe informa: È giusto che l’avvocato percepisca la pensione e continui a esercitare la professione?

Un quesito che, evidentemente, si pongono in molti, atteso il dibattito – anche, per certi versi, acceso – che sta impazzando sui forum e sui social network: è giusto che l’avvocato in pensione (che, quindi, non paga i contributi minimi) possa continuare ad esercitare l’attività forense e, quindi, a percepire altri redditi? Si pensi, prima di tutti, ai numeri: nel 2013, la Cassa Forense ha erogato circa 25mila pensioni e, di queste, l’esatta metà è andata nelle tasche di pensionati attivi ossia di avvocati che stavano continuando a esercitare la professione. Il problema si pone, quasi con le stesse misure, anche per le altre casse private degli autonomi. La legge esonera i pensionati di vecchiaia, che rimangono iscritti alla Cassa, dal pagamento dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dall’anno solare successivo a quello di maturazione del diritto a pensione. Resta dovuto il contributo di maternità, la trasmissione del modello 5, e il pagamento dei contributi (soggettivo ed integrativo) in autoliquidazione (in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in due rate). Il contributo soggettivo deve essere corrisposto fino all’anno precedente la decorrenza dell’ultimo supplemento nella misura del 14% (a decorrere dal 2013) sul reddito professionale IRPEF netto, dichiarato con modello unico, e del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto. I pensionati di vecchiaia, a decorrere dal 2012, che rimangono iscritti alla Cassa sono tenuti, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento della pensione, a corrispondere sul reddito netto professionale, dichiarato ai fini dell’IRPEF, il contributo soggettivo nella misura del 7% sino al tetto pensionabile e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo. Dal 2017 tale percentuale del 7% salirà al 7,25% e dal 2021 al 7,50%. Dal 2008, l’età pensionabile è stata portata, da 65 anni, a 70 con l’entrata in vigore ordinaria nel 2021. Può comunque andare in pensione a 65 anni l’avvocato con 40 anni di contribuzione e ciò senza la penalizzazione del 5% in ragione di ogni anno di anticipazione. Il dibattito Il dibattito sulla presunta ingiustizia dell’attuale sistema – questione evidentemente posta dalle nuove generazioni di avvocati, che si affacciano a una professione piena di dubbi e incertezze – sta anche nella forte forbice di reddito tra più giovani e anziani. Dagli ultimi dati pubblicati dalla Cassa forense, risulta infatti che i primi abbiano, in media, un fatturato di circa 13mila euro l’anno, mentre il legale prossimo al pensionamento (tra 60 e 64 anni) dichiara circa 85mila euro. Se da un lato è vero che il diritto al lavoro è garantito dalla nostra Costituzione a prescindere dall’età, si sottolinea dall’altro lato che qualche correzione potrebbe essere opportuna, anche per correggere il debito previdenziale e redistribuire il PIL in favore dei più giovani, mai come oggi in difficoltà e forte affanno a sostenere i costi della Cassa.