Catapano Giuseppe informa: L’ECCEDENZA DI RITENUTE È COMPENSABILE SOLTANTO TRAMITE IL MOD. F24

IN SINTESI

Una delle disposizioni introdotte dal Decreto “Semplificazioni” al
fine di “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in
essere dai sostituti d’imposta” riguarda il “recupero” delle ritenute
versate in eccesso rispetto al dovuto.
In particolare è disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, quanto
versato in eccesso a titolo di ritenute può essere scomputato dai
successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel
mod. F24. Non è quindi più possibile lo “scomputo diretto”.
Con una recente Risoluzione sono stati istituiti gli appositi codici
tributo per evidenziare nel mod. F24 l’importo a credito, derivante
dal maggior versamento, da utilizzare in compensazione.

 

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, sono state introdotte alcune
disposizioni volte a “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti
d’imposta”. In particolare, l’art. 15, comma 1, lett. b) del citato Decreto, dispone che, a decorrere
dall’1.1.2015:
“in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le
eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai
successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui
all’articolo 34, comma 1, della legge n. 338 del 2000 fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”.
UTILIZZO DELL’ECCEDENZA DI VERSAMENTO DI RITENUTE
Da quanto sopra deriva quindi che, a fronte di un erroneo versamento in eccesso di ritenute:
 fino al 31.12.2014 il sostituto d’imposta aveva la possibilità di scomputare nell’anno le
maggiori ritenute versate dai successivi versamenti di ritenute:
 senza “transitare” per il mod. F24, che doveva essere utilizzato soltanto per il versamento di
quanto dovuto, al netto dello scomputo operato;
 evidenziando lo scomputo operato in sede di dichiarazione (quadri ST ed SX del mod. 770);
 dall’1.1.2015 il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente evidenziare nel mod. F24 la
compensazione tra il maggior importo versato (credito) e l’importo dovuto, anche se
debito e credito riguardano la medesima tipologia di ritenuta.
A seguito di tale nuova modalità obbligatoria è stato quindi abrogato il comma 1 dell’art. 1, DPR
n. 445/97 in base al quale il sostituto d’imposta poteva scomputare “direttamente” dai
versamenti successivi di ritenute l’eccedenza di ritenute sorta precedentemente, evidenziando
l’utilizzo del credito nel mod. 770.
La nuova modalità di compensazione tramite il mod. F24 costituisce solo una diversa
modalità espositiva di dette compensazioni rispetto a quanto previsto fino al 2014.
Ciò comporta che restano inalterate le regole e le limitazioni alle quali sono soggette
le compensazioni delle ritenute “in corso d’anno”.
In particolare si evidenzia che, come in passato, tali compensazioni continuano a poter
essere effettuate nel limite del monte ritenute del mese. Non è quindi possibile
compensare somme di natura diversa, quali, contributi, IVA, IRPEF, IRES, ecc. Tale
possibilità rimane confermata con riferimento alle eccedenze risultanti dal mod. 770 (codici
tributo 6781, 6782 e 6783).
Come previsto dall’ultimo periodo del citato art. 15 e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 30.12.2014, n. 31/E:
 tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile
annuo, pari ad € 700.000;
 in caso di crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni
orizzontali, non riguarda la compensazione tra crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.
Si evidenzia infine che, come di consueto, l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno può, a
scelta del sostituto, essere destinata alla compensazione dei versamenti dell’anno successivo
ovvero essere richiesta a rimborso nell’ambito del mod. 770.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Come sopra accennato l’art. 15 in esame prevede espressamente che le nuove modalità di utilizzo
delle eccedenze di versamento di ritenute trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2015. In
merito, nella citata Circolare n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione
delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014”.
La stessa Agenzia fa riferimento, ad esempio, alle ritenute compensate a febbraio 2015, relative
a retribuzioni 2014 erogate entro il 12.1.2015.
Ciò è ribadito nella Risoluzione 10.2.2015, n. 13/E nella quale è precisato che le compensazioni
“riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 … continuano ad essere
effettuate con le previgenti modalità”.
I NUOVI CODICI TRIBUTO
Con la citata Risoluzione n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo da
utilizzare per l’esposizione nel mod. F24 degli importi a credito compensabili, derivanti dal
versamento in eccesso di ritenute.
Codice Descrizione Sezione
mod. F24
1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati –
ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1629
Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte
sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – ex art. 15, comma 1,
lett b), D.Lgs. n. 175/2014
Erario
1669
Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Regioni
1671
Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Imu e altri
tributi
locali
Come “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in
eccesso.

ECCEDENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE RISULTANTI DAL MOD. 770
Nella citata Risoluzione n. 13/E l’Agenzia evidenzia che le nuove modalità di esposizione di utilizzo
delle eccedenze di versamento in esame non riguardano il credito derivante da eccedenze di
versamenti di ritenute risultanti dal mod. 770.
Detti crediti, come in passato, continuano a poter essere utilizzati in compensazione nel mod. F24,
con i consueti codici tributo:
Codice Descrizione
6781 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza
fiscale scaturente dal mod. 770 Semplificato
6782 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
scaturente dal mod. 770 Semplificato
6783 Eccedenza di versamento di ritenute su redditi di capitale scaturente dal mod. 770
Ordinario
Come di consueto, in tali casi la compensazione può riguardare anche contributi, IVA, IRPEF,
IRES, ecc. e può avvenire solo a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello in cui
l’eccedenza si è generata.
Così, ad esempio, in presenza di un’eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo
generata nel 2014, l’utilizzo della stessa per compensare il saldo IVA 2014 (16.3.2015) va
effettuato nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 6782 (eccedenza di ritenute che risulterà dal
mod. 770/2015).

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