Due “‘cassonetti’ luminosi bifacciali” in bella mostra per segnalare i due “esercizi commerciali” della società. Pare scontata l’applicazione dell’“imposta sulla pubblicità”, ma i giudici tributari prima e quelli di Cassazione poi sono dell’avviso opposto.
Azzerato, così, in via definitiva l’“avviso di accertamento” per “omessa denuncia e mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità” notificato dalla “concessionaria del servizio di accertamento e riscossione” alla “ditta individuale”.
Corretta, quindi, la valutazione tracciata tra primo e secondo grado, dove si è sancito che i singoli “cassonetti” vanno catalogati come “insegna di esercizio”, perché, pur contenendo “il marchio del prodotto”, hanno avuto la mera funzione di “individuare il tipo di esercizio, con l’unico caffè venduto, a differenza di analoghi esercizi commerciali”. Di conseguenza, legittima l’“esenzione” riconosciuta alla società, sanciscono i giudici della Cassazione, poiché l’“insegna” è apposta “presso la sede in cui la società esercita la propria attività commerciale e di produzione”, e presenta dimensioni – 2 metri quadrati – nettamente inferiori a quelle massime consentite.