IN SINTESI
Con riguardo alla Certificazione Unica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito di un Comunicato stampa, precisa che
“per il primo anno” i soggetti interessati possono avvalersi di
alcune semplificazioni in fase di compilazione.
In particolare, nella Certificazione Unica 2015 da inviare entro il
prossimo 9.3.2015 è possibile scegliere se:
compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi
all’INAIL;
includere o meno le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili tramite il mod. 730 potranno essere inviate
successivamente alla predetta data, senza applicazione di
sanzioni.
Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il
7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex
mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti
nell’anno precedente. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 15.1.2015 (Informativa SEAC 10.2.2015, n. 41).
Inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi;
i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato);
va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12.2.2015, nell’ottica di
agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la
possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.
In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile
scegliere:
se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, l’Agenzia specifica che:
“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la
dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni”.
Di conseguenza qualora la certificazione contenga:
dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il
9.3.2015;
esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è
il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita
IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto
nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di
partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i
redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015
contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche
successivamente.
CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
non compilare la sezione dati INAIL
non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti
inviare dopo il 9.3.2015 le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730