Catapano Giuseppe informa: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Come noto, a seguito delle novità introdotte dal Decreto
“Semplificazioni”, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta sono
tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali /
previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli
relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Recentemente l’Agenzia ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, da utilizzare per comunicare i
suddetti dati relativi al 2014, da inviare entro il 9.3.2015.
Di seguito, dopo aver riepilogato il contenuto del modello in
esame, si propongono alcune esemplificazioni di compilazione.

 

Come noto, nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni” a seguito
dell’introduzione del mod. 730 precompilato è stato previsto l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta
di:
• inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno
precedente;
• comunicare alla stessa i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4;
entro il 7.3 “dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” al fine di
consentire la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell’Agenzia.
Con il Provvedimento 15.1.2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, con le relative istruzioni, utilizzabile per certificare, oltre ai redditi di
lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex mod. CUD) anche i redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi relativi al 2014.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
• i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e contributivi;
• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
• degli utili corrisposti ai soci di società di capitali / proventi equiparati (ad esempio, compensi
associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
• dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata
fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
• dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui
non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
• dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato
estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come accennato, la Certificazione Unica va presentata esclusivamente in via telematica
(direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato) entro il 7.3 di ogni anno.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il:
9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato)
Qualora il sostituto rilasci una nuova Certificazione dopo il 9.3 dovrà indicare nelle
Annotazioni che, se il percipiente intende avvalersi del mod. 730 precompilato, dovrà
procedere a modificarne il contenuto sulla base dei nuovi dati forniti.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA AI PERCIPIENTI
Entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail) sempreché sia
possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere consegnata ai lavoratori
dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il:
2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato)

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2015 coloro che nel 2014:
• hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25,
25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73;
• hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS /
INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
CONTENUTO DELLA “CU 2015”
La Certificazione Unica 2015 si compone dei seguenti 3 prospetti:
• DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
• CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i dati previdenziali ed assistenziali;
• CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata
esclusivamente la parte relativa alla tipologia reddituale indicata.

Relativamente al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente sono richieste le seguenti informazioni.
Dati del sostituto d’imposta
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla
quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:
• il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;
• il codice sede, qualora il sostituto d’imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad
esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.
In caso di operazioni straordinarie, qualora il soggetto che effettua la comunicazione non sia lo
stesso che ha materialmente corrisposto le somme oggetto della comunicazione il sostituto
subentrante dovrà indicare i propri dati anagrafici.
Dati del soggetto percettore delle somme certificate
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini
della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
Si rammenta che il Decreto “Semplificazioni” ha previsto che, ai fini della determinazione
dell’addizionale regionale IRPEF, va fatto riferimento al domicilio fiscale del contribuente
all’1.1 (e non più al 31.12), come già previsto per l’addizionale comunale IRPEF.
Per i lavoratori autonomi, i campi relativi al “Domicilio fiscale” devono essere compilati soltanto
in presenza nel campo “Causale” del codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di
spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in
relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Inoltre:
• a campo 8 “Categorie particolari” che identifica il percettore appartenente a particolari
categorie (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per
fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), va riportato lo specifico
codice desumibile dalla Tabella D, presente nelle istruzioni;
• a campo 9 “Eventi eccezionali” va riportato uno dei seguenti codici previsti per gli eventi a
seguito dei quali è stata disposta la proroga / sospensione degli adempimenti / versamenti:
− “1” per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali l’art. 20, comma 2,
Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti
fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo;
− “3” per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o di Linosa interessati
dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata
prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012,
prorogata da ultimo fino al 31.12.2014 dall’art. 3, comma 8, DL n. 192/2014;
− “8” per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
• nel caso in cui la Certificazione Unica sia riferita ad una fattispecie non interessata dal mod.
730 precompilato, a campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” va indicato uno dei
seguenti codici:
− “1” nel caso di certificazione esclusiva di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g)
relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
− “2” in caso di certificazione esclusiva di dati previdenziali ed assistenziali;
• a campo 30 va indicato il codice del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (minore
compreso);
• i campi da 40 a 43 vanno compilati se il percipiente è un soggetto non residente, riportando:
− a campo 40 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità dello Stato di residenza;
− a campo 41 e 42 la località estera di residenza e relativo indirizzo;
− a campo 43 il codice dello Stato estero di residenza, desumibile dalla Tabella G presente
nelle istruzioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Nel Prospetto “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, dedicata alla
comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si segnala un generale
incremento delle informazioni da indicare rispetto al mod. CUD con l’introduzione di:
• nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato per il quale sono inserite
le categorie del reddito da pensione e dell’assegno corrisposto all’ex coniuge.
Va indicato se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato nonché
l’eventuale inizio / fine ovvero interruzione / ripresa del rapporto;
• un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;
• nuovi dati relativi al credito d’imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d’imposta;
• appositi campi destinati all’indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta
e non dedotta;
• specifici campi destinati all’indicazione dei dati del c.d. “Bonus 80 euro”;
• un apposito riquadro (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) per
i dati relativi ai lavori socialmente utili;
• una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli.
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione
anche in presenza di più rapporti di lavoro instaurati con lo stesso sostituto per il medesimo
periodo d’imposta con lo stesso percipiente.

Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i
compensi erogati ai soggetti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi / nuove
iniziative;
• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, assoggettati a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e
33, comma 4, DPR n. 42/88 (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività
sportive dilettantistiche, ecc.).
Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta,
rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) non vanno
indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,
assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di
persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
Va evidenziato che il Prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del
4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte
nell’esercizio di un’attività d’impresa.
I dati della tipologia reddituale in esame vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate anche se la
stessa non è interessata dal 730. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce la
presentazione del mod. 770. Le medesime informazioni contenute nella Certificazione Unica
2015 saranno quindi “replicate” anche nell’ambito del mod. 770/2015.
In particolare nel campo 1 “Causale” va riportato (analogamente al mod. 770) il codice che
identifica la tipologia di reddito corrisposto.

SANZIONI
In caso di omessa / tardiva / errata presentazione l’art. 2, D.Lgs. n. 175/2014, prevede
l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.
La predetta sanzione non è applicabile qualora il sostituto d’imposta provveda ad inviare la
corretta certificazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del 7.3, ossia entro il 12.3.
Come previsto dal Decreto “Semplificazioni” la sanzione è applicabile in deroga all’art. 12,
D.Lgs. n. 472/97, ossia senza la possibilità di beneficiare del c.d. “cumulo giuridico”.
Così, ad esempio, ad un sostituto d’imposta che invia tardivamente 30 Certificazioni, sarà
applicata la sanzione pari ad € 3.000.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nel corso dei consueti incontri di inizio anno ha precisato
che:
• il termine per inviare le Certificazioni correttive è fissato al 12.3 (anche se per il 2015 il 7.3
cade di sabato e il termine è differito al 9.3), fermo restando l’obbligo di trasmettere la
Certificazione anche dopo tale scadenza;
• è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di
correggere errori / omissioni in quanto “la tempistica tra l’invio delle certificazioni (7 marzo) e
l’utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai
contribuenti a partire dal 15 aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per
l’istituto del ravvedimento”.
Infine, in caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate di Certificazioni trasmesse entro la
predetta data, le stesse sono considerate tempestive purché siano (ri)trasmesse entro i 5 giorni
lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

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