IN SINTESI
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi in merito allo “split payment” in vigore dal 2015 così
come previsto dalla Finanziaria 2015.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che:
− il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici
destinatari delle nuove disposizioni e pertanto sia quelli in
ambito istituzionale che quelli nell’esercizio di attività d’impresa;
− sono escluse dallo split payment le operazioni documentate da
scontrino / ricevuta fiscale;
− in considerazione della finalità perseguita dalla norma,
l’individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla
base di un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di
ordine più generale”, rispetto all’analogo riferimento che
disciplina(va) l’esigibilità differita dell’IVA;
− in considerazione dell’incertezza riscontrata in materia non
saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino
al 9.2.2015.
Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA, c.d.
“split payment”, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli Enti pubblici individuati dal nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72. In base alla nuova
disposizione i predetti soggetti sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata
direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore).
Con il Decreto 23.1.2015, pubblicato sulla G.U. 3.2.2015, n. 27, il MEF ha emanato le disposizioni
attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio
2015”.
Nel corso dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici
chiarimenti sull’applicazione dello split payment (Informativa SEAC 30.1.2015, n. 30).
Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta fornendo i primi chiarimenti (ufficiali) con la
Circolare 9.2.2015, n. 1/E, di seguito esaminati. In particolare l’Agenzia si sofferma ad individuare i
soggetti destinatari delle nuove disposizioni.
Come evidenziato dall’Agenzia la disposizione in esame “è riconducibile tra quelle volte ad
innovare il sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i
fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a
garantire, da un lato, l’erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori
che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle
frodi commesse da propri fornitori o da terzi”.
AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT
Innanzitutto l’Agenzia conferma che lo split payment non interessa le operazioni per le quali l’Ente
pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti
a reverse charge.
Il nuovo metodo trova applicazione a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e
pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati
“nell’esercizio di attività d’impresa”.
Inoltre lo split payment è applicabile soltanto alle operazioni documentate da fattura. Sono quindi
escluse le operazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, scontrino “non fiscale” per i
soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero “altre modalità semplificate
di certificazione specificatamente previste”.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT
Dopo aver evidenziato che l’elencazione dei soggetti contenuta nel citato art. 17-ter è analoga a
quella dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 relativa all’ipotesi di esigibilità differita dell’IVA, nella
Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia specifica che, considerata la finalità perseguita dalla nuova
disposizione (“arginare l’evasione da riscossione dell’IVA”), per individuare i soggetti destinatari
dello split payment va effettuata un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di ordine più
generale”. A tal fine va fatto riferimento alla seguente elencazione:
• Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati
di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti Amministrazioni statali, in quanto
del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi
(Circolare MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2003 e Parere
dell’Avvocatura dello Stato n. 14720/2001);
• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31, TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Sono riconducibili in tale
categoria anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, di Enti pubblici costituiti per
l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i
quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati;
• CCIAA; sono ricomprese anche le Unioni regionali delle CCIAA alle quali è obbligatoria
l’adesione in forza della Riforma di cui al D.Lgs. n. 23/2010;
• Istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti degli Enti pubblici che
sono subentrati ai soggetti del SSN nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e
tecniche, anche tali Enti devono essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in
commento. Si tratta, infatti, di Enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle ASL e agli Enti
ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale
funzione esclusivamente per loro conto;
• Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i
quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
• Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono interessati dallo split payment i seguenti soggetti:
• Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito
indispensabile ai fini dell’applicazione del metodo in esame;
• Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con
“un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello
scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”;
• Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative
indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici,
autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse
generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma
in commento”.
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
In merito alla decorrenza dello split payment l’Agenzia specifica che lo stesso è applicabile alle
operazioni per le quali il corrispettivo è pagato dopo l’1.1.2015, “sempre che le stesse non
siano state già fatturate anteriormente alla predetta data”.
È pertanto confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture
emesse fino al 31.12.2014.
Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014
– pagamento effettuato
entro il 31.12.2014 IVA a debito in capo al fornitore
(concorre al saldo della liquidazione
– pagamento effettuato periodica)
dall’1.1.2015
Come previsto dall’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, il nuovo metodo di versamento dell’IVA
sopra esaminato è applicabile “nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del
Consiglio dell’Unione europea”. Va segnalato che il MEF con la Nota 14.11.2014 n. 8006, ha
inoltrato alla Commissione UE la richiesta della misura di deroga ex art. 395, Direttiva n.
2006/112/CE che autorizzi l’Italia all’applicazione dello split payment.
SANZIONI
Considerata l’incertezza applicativa della disposizione sopra esaminata, nella citata Circolare n.
1/E l’Agenzia delle Entrate riconosce la “salvezza” dei comportamenti tenuti dai contribuenti
fino al 9.2.2015. Infatti le eventuali violazioni commesse fino a tale data non saranno sanzionate.
In merito l’Agenzia evidenzia 2 tipologie di comportamento:
Ente pubblico che dall’1.1.2015 ha
corrisposto al fornitore l’IVA addebitata in
fattura, computata da quest’ultimo nella
propria liquidazione periodica
Non è richiesta alcuna “correzione”
Fornitore che ha erroneamente emesso
fattura con l’annotazione “scissione dei
pagamenti”
È necessario che il fornitore corregga il
comportamento, esercitando la rivalsa dell’IVA
nei confronti dell’Ente pubblico che dovrà quindi
corrispondere anche l’IVA