Catapano Giuseppe informa: “SEMPLIFICATA” LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Con riguardo alla Certificazione Unica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito di un Comunicato stampa, precisa che
“per il primo anno” i soggetti interessati possono avvalersi di
alcune semplificazioni in fase di compilazione.
In particolare, nella Certificazione Unica 2015 da inviare entro il
prossimo 9.3.2015 è possibile scegliere se:
 compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi
all’INAIL;
 includere o meno le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili tramite il mod. 730 potranno essere inviate
successivamente alla predetta data, senza applicazione di
sanzioni.

 

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il
7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex
mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti
nell’anno precedente. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 15.1.2015 (Informativa SEAC 10.2.2015, n. 41).
Inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
 i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi;
 i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
 va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato);
 va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12.2.2015, nell’ottica di
agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la
possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.
In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile
scegliere:
 se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
 se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, l’Agenzia specifica che:
“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la
dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni”.
Di conseguenza qualora la certificazione contenga:
 dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il
9.3.2015;
 esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è
il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita
IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto
nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di
partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i
redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015
contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche
successivamente.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
 non compilare la sezione dati INAIL
 non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti
 inviare dopo il 9.3.2015 le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730

 

Catapano Giuseppe: IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO DEI NUOVI FORFETARI

IN SINTESI

La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a
determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale
regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base
al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito
“effettivo”.
Recentemente l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito
al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare:
 le modalità e i termini di accesso allo stesso;
 l’esclusione dei benefici previsti per particolari categorie;
 le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali.

 

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che
rispettano determinati requisiti.
Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato
soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività). È comunque consentita l’opzione
per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di
beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.
Recentemente l’INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito
a tale regime di seguito illustrati.
SOGGETTI INTERESSATI
Il comma 76 dispone che:
“I soggetti … esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime
agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il “legame” tra l’adozione del regime forfetario e le
agevolazioni previdenziali, l’INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato “sono
… coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5
del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di
una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare” esercenti
un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella
Finanziaria 2015.
CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla
Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS
artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito “effettivo”,
come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi
tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale).
Con riguardo all’accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l’obbligo di presentare
un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già
in attività entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA
Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l’INPS nell’ambito della Circolare n. 29 in esame
evidenzia che la stessa va determinata:
 in percentuale rispetto al reddito forfetario;
 senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n.
233/90 (pari a € 15.548 per il 2015);
con esclusione del versamento della “quota fissa”.
Per l’accredito della contribuzione, l’INPS rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95,
relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo:
 pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
 inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati
saranno proporzionalmente ridotti.
In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno
solare, mentre nell’ipotesi di inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di
imposizione contributiva.

COADIUTORI / COADIUVANTI
Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che ha adottato il nuovo
regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza
degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.
Nella Circolare n. 29 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti “anch’essi
compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”,
ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il
titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:
 dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un
massimo del 49%;
 da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.
ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella Circolare in esame,
l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi
sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi
collaboratori familiari e in particolare:
 i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si
avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione
contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il
soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime
ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;
 i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa
che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti
percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.
MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO
Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle
modalità di accesso, l’INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita
dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto” distingue tra soggetti:
 già esercenti un’impresa all’1.1.2015;
 che intraprendono una nuova impresa dall’1.1.2015.
SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un’impresa all’1.1.2015,
devono entro il 28.2 “dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato” compilare il
modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet:
http://www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L.
190/2014 – Adesione;
Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall’INPS in caso di mancato
rispetto:
 l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;
 dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo
qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del
relativo anno, purché l’interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima
dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va
compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con
specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
SOGGETTI ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA ALL’1.1.2015
con posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
senza posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
presentazione domanda telematica presentazione domanda cartacea
entro il 28.2.2015, a pena di decadenza (per il 2015)
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 e che presumono di
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell’accesso al regime
contributivo in esame, devono:
 presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta
procedura;
 “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla gestione previdenziale”.
Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS evidenzia che
se la stessa perviene all’Istituto:
 entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al
richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto
Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze
relative al nuovo regime;
 in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la
dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
Presentazione domanda in via telematica tramite l’apposito modello
con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla Gestione previdenziale

TERMINI DI VERSAMENTO
L’INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste
per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a
versare la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.
USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA
Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere
dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per
l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso
(così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime
contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017).
CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME
Come evidenziato dall’INPS, l’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti
tre ipotesi:
 venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
 scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime
agevolato”;
 comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai
aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE
La decadenza dal regime in esame comporta:
 l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a
decorrere:
 dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti
o della domanda di uscita.
Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la
dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al
Cassetto Previdenziale;
 ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati
dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante.
In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era
stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin
dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;
 l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la
revoca ha “carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Posto che “l’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante
trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti
che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo
alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio” nella Circolare n. 29 in esame l’INPS sottolinea
che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati “a
livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati”.

 

All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84
della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
__L__ sottoscritt__ _____________________________________________________________,
nat__ a ___________________________ il __________, cod. fis. _______________________,
titolare dell’impresa iscritta al N° REA __ avente data di inizio attività ________________________
chiede
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23
dicembre 2014, n. 190.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata
Legge n. 190/14.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:
 che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
 che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente
domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta
venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
 che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in
corso non sarà riconosciuta;
 che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire
dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
 che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare
immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;
_L_ sottoscritt __ _____________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
dichiara
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Catapano Giuseppe informa: GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2015

IN SINTESI

Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali /
massimali contributivi, applicabili per il 2015, relativamente:
− alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini
del versamento in scadenza il prossimo 16.2;
− alla Gestione IVS artigiani e commercianti.
Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione alle
predette Gestioni previdenziali, si evidenziano le nuove misure
fissate per il 2015.

 

GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo
contributivo i seguenti soggetti:
Collaboratori coordinati e continuativi
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge
Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente.
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i
compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di
rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale
se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro autonomo.
Conseguentemente, le prestazioni di:
• collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a
prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
• lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i
compensi siano superiori a € 5.000.
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• carattere episodico dell’attività;
• completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d.
apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
• che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
• imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale
L’obbligo riguarda il socio di una srl commerciale che contestualmente:
1. partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la
compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS (da ultimo nella
Circolare 14.5.2013, n. 78 – Informativa SEAC 23.5.2013, n. 135).
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
• alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
• alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.
Sono altresì soggetti all’obbligo contributivo in esame i lavoratori autonomi:
• sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
• non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di
appartenenza.

Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale
L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata
INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:
• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i soggetti
già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di
appartenenza, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad un Albo.
Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in
base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:
– sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato
all’iscrizione ad un Albo professionale;
– sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un
Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria
Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).
L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non
correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione
dal versamento alla Gestione separata INPS.
Si evidenzia che al fine di recuperare il mancato versamento di contributi da parte di detti soggetti,
l’Istituto ha attivato la c.d. “Operazione PoseidOne”, che prevede l’invio di lettere di invito al
pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che:
• hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo;
• hanno versato alla relativa Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo;
• non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.
Va comunque evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo
statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del
soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il
contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter
versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo
alla propria Cassa:
• per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare
l’omessa contribuzione:
− alla Gestione separata INPS come richiesto con la cartella di pagamento;
ovvero
− alla Cassa di appartenenza.
In tal caso l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione;
• in quanto lo Statuto della Cassa non lo consentiva, l’accertamento non può essere annullato
ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Nei confronti dei lavoratori autonomi che, ancorché obbligati, non hanno versato i contributi alla
Gestione separata, in presenza di accertamento da parte dell’INPS, l’Istituto, nel Messaggio
15.1.2014, n. 821, ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dell’applicazione delle sanzioni in
misura pari al tasso di interesse legale a condizione che il soggetto interessato:
− produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle
sanzioni al tasso di interesse legale;
− si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale
rateazione;
− non presenti nei confronti dell’INPS altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in
esame.

ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto sottolineato che:
• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;
• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto
percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012;
• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è
intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:
“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari al …
al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno
2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018.
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota
contributiva pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 21 per cento per l’anno 2014, al
22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”;
Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16,
Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri
connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc..
Si rammenta che limitatamente al 2014, l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013
aveva differenziato l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali
obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola:
– al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (a favore di tali soggetti era stato
concesso un “blocco” all’incremento dell’aliquota prevista dal citato comma 79, come
modificato dalla Legge n. 92/2012);
– al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.);
• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo
del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con
riferimento ai “rimanenti iscritti” alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro
che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, l’aliquota:
– per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012);
– per il 2015 è pari al 23,5% (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012).
Di conseguenza, come confermato recentemente dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, a
seguito delle predette modifiche, per il 2015:
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è pari
al 30% (+ 0,72%);
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali
è pari al 23,5%.
Quanto sopra può essere così schematizzato:
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota
2014
Aliquota
2015
• pensionato
• iscritto ad altra gestione obbligatoria
22% 23,5%
non iscritto ad altra
gestione obbligatoria e
non pensionato
Titolare di partita IVA 27,72%
Non titolare di partita IVA (co.co.co., 30,72%
co.co.pro., associato in partecipazione,
venditore porta a porta, ecc.)

Per il 2015, inoltre, come evidenziato nella citata Circolare n. 27, è fissato a:
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo;
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
Decorrenza
Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2015, ancorché riferiti a prestazioni
rese nel 2014.
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, tale regola generale trova un’eccezione; infatti, considerato
che i compensi dei co.co.co. / co.co.pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova
applicazione il principio di cassa allargata ex art. 51, comma 1,TUIR in base al quale:
“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
… entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
Di conseguenza, per tali soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2015 riguardanti prestazioni
rese nel 2014 sono assoggettate alle aliquote contributive 2014.
Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito
modifiche e possono essere così riepilogate.
Soggetto obbligato Onere
contributivo
Versamento “Causale contributo”
a cura del termine Mod. F24
Co.co.pro.
Co.co.co.
Venditore porta a porta
Lavoratore autonomo
occasionale
– 2/3 a carico del
committente
– 1/3 a carico del
prestatore
committente
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di
pagamento del
compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Associato in
partecipazione
– 55% a carico
dell’associante
– 45% a carico
dell’associato
associante
(committente)
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di pagamento
del compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Lavoratore autonomo:
􀂃 senza cassa previd. di
appartenenza
􀂃 non iscritto alla cassa
di appartenenza
interamente a carico
del lavoratore
(possibilità di
maggiorare il
compenso del 4%)
professionista
entro il termine
previsto per le
imposte sui redditi
con la modalità
dell’acconto (80%)
e del saldo
􀂃 PXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 P10 per gli altri
soggetti (23,5%)
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
L’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali,
interessa, in generale:
• gli artigiani;
• gli esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.

Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:
􀂃 collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione
obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore
􀂃 soci di srl
􀂃 socio di srl unipersonale
􀂃 soci accomandatari di sas
􀂃 soci di snc
che svolgono attività commerciale / artigiana
􀂃 bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle
specifiche condizioni previste per i diversi settori
Si rammenta che:
• il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa è obbligato, come
accennato, all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della
prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito
derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 26.1.2012, n. 15.
In merito l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti
2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS,
l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di
abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi
in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il
rispetto del requisito della prevalenza;
• non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, per i soci di srl, qualora gli
stessi siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con
carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale.
L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia
colui che ha un ruolo di gestione nella società;
• la mera locazione di immobili di proprietà, come affermato dalla Corte di Cassazione
nell’ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali
e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può
configurare attività commerciale a detti fini se viene esercitata nell’ambito di un’attività più
ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente
obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2015
A decorrere dall’1.1.2012, l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle
aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione IVS nella misura dell’1,3% dal 2012 e
successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24%.
La predetta disposizione ha lasciato inalterato:
per i collaboratori di età
non superiore a 21 anni l’applicazione dell’aliquota “agevolata”
per i soggetti con reddito “di
seconda fascia” la maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria
per i soli commercianti
la maggiorazione dello 0,09%, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell’attività.
Si evidenzia che tale ulteriore contribuzione è stata prorogata fino
al 31.12.2018 ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), Legge n.
147/2013

per i soggetti con più di 65
anni di età e già
pensionati, ex art. 59,
comma 15, Legge n. 449/97
la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio
5.12.2012, n. 020028 e ribadito recentemente nella Circolare
4.2.2015, n. 26 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi
già pensionati delle Gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex
ENPALS che abbiano compiuto 65 anni.
Di conseguenza, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per
l’intero ammontare.
per la copertura delle
prestazioni di maternità l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili
Per il 2015, come evidenziato dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
22,65% 22,20% prevista per il 2014 + 0,45% per gli artigiani
22,74% 22,29% prevista per il 2014 + 0,45% per i commercianti
Tali misure, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i
21 anni), ed incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di seconda
fascia;
• il reddito minimo è pari a € 15.548;
• il reddito massimo è fissato a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
• gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale
sono così fissati:
prima fascia di reddito fino a € 46.123
seconda fascia di reddito da € 46.124 a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità
al 31.12.95)
Le aliquote contributive IVS per il 2015 possono quindi essere così schematizzate:
Aliquote 2015 – Gestione IVS
Reddito
Titolare, socio e collaboratore
di età superiore a 21 anni
Collaboratore di età
non superiore a 21 anni
Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a € 46.123 22,65% 22,74% 19,65% 19,74%
da € 46.124 a € 76.872
ovvero
da € 46.124 a € 100.324 (*)
23,65% 23,74% 20,65% 20,74%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996
Si rammenta che, come ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e
non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza);
• il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante
nell’impresa.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche e pertanto i versamenti dei
contributi IVS dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:

4 quote fisse, sulla base del reddito minimo (€ 15.548), entro il:
− 18.5.2015 (il 16.5 cade di sabato)
− 20.8.2015
− 16.11.2015
− 16.2.2016
2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:
− 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%) a titolo di prima rata
− 30.11.2015 a titolo di seconda rata
Saldo 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)
Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, vanno riportati i
seguenti dati:
• codice della competente sede INPS;
• numero di matricola del contribuente;
• periodo di riferimento;
• “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
Soggetto
obbligato
“Causale contributo”
mod. F24 Descrizione
artigiano
AF Contributi dovuti sul reddito minimale
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
API Interessi su rate o per differimento
commerciante
CF Contributi dovuti sul reddito minimale
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
CPI Interessi su rate o per differimento
Nella citata Circolare n. 26 l’INPS rammenta che già dal 2013 non invia più al soggetto
interessato le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei
contributi dovuti. Infatti, tali informazioni possono (devono) essere prelevate
(direttamente o tramite un delegato), utilizzando l’opzione “Dati del mod. F24” presente nel
Cassetto previdenziale, con la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” i
modd. F24 utilizzabili per il versamento.

Catapano Giuseppe informa: INDIVIDUATI GLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi in merito allo “split payment” in vigore dal 2015 così
come previsto dalla Finanziaria 2015.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che:
− il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici
destinatari delle nuove disposizioni e pertanto sia quelli in
ambito istituzionale che quelli nell’esercizio di attività d’impresa;
− sono escluse dallo split payment le operazioni documentate da
scontrino / ricevuta fiscale;
− in considerazione della finalità perseguita dalla norma,
l’individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla
base di un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di
ordine più generale”, rispetto all’analogo riferimento che
disciplina(va) l’esigibilità differita dell’IVA;
− in considerazione dell’incertezza riscontrata in materia non
saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino
al 9.2.2015.

 

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA, c.d.
“split payment”, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli Enti pubblici individuati dal nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72. In base alla nuova
disposizione i predetti soggetti sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata
direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore).
Con il Decreto 23.1.2015, pubblicato sulla G.U. 3.2.2015, n. 27, il MEF ha emanato le disposizioni
attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio
2015”.
Nel corso dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici
chiarimenti sull’applicazione dello split payment (Informativa SEAC 30.1.2015, n. 30).
Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta fornendo i primi chiarimenti (ufficiali) con la
Circolare 9.2.2015, n. 1/E, di seguito esaminati. In particolare l’Agenzia si sofferma ad individuare i
soggetti destinatari delle nuove disposizioni.
Come evidenziato dall’Agenzia la disposizione in esame “è riconducibile tra quelle volte ad
innovare il sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i
fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a
garantire, da un lato, l’erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori
che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle
frodi commesse da propri fornitori o da terzi”.
AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT
Innanzitutto l’Agenzia conferma che lo split payment non interessa le operazioni per le quali l’Ente
pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti
a reverse charge.
Il nuovo metodo trova applicazione a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e
pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati
“nell’esercizio di attività d’impresa”.
Inoltre lo split payment è applicabile soltanto alle operazioni documentate da fattura. Sono quindi
escluse le operazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, scontrino “non fiscale” per i
soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero “altre modalità semplificate
di certificazione specificatamente previste”.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT
Dopo aver evidenziato che l’elencazione dei soggetti contenuta nel citato art. 17-ter è analoga a
quella dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 relativa all’ipotesi di esigibilità differita dell’IVA, nella
Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia specifica che, considerata la finalità perseguita dalla nuova
disposizione (“arginare l’evasione da riscossione dell’IVA”), per individuare i soggetti destinatari
dello split payment va effettuata un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di ordine più
generale”. A tal fine va fatto riferimento alla seguente elencazione:
• Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati
di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti Amministrazioni statali, in quanto
del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi
(Circolare MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2003 e Parere
dell’Avvocatura dello Stato n. 14720/2001);
• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31, TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Sono riconducibili in tale
categoria anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, di Enti pubblici costituiti per

l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i
quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati;
• CCIAA; sono ricomprese anche le Unioni regionali delle CCIAA alle quali è obbligatoria
l’adesione in forza della Riforma di cui al D.Lgs. n. 23/2010;
• Istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti degli Enti pubblici che
sono subentrati ai soggetti del SSN nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e
tecniche, anche tali Enti devono essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in
commento. Si tratta, infatti, di Enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle ASL e agli Enti
ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale
funzione esclusivamente per loro conto;
• Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i
quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
• Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

SOGGETTI ESCLUSI
Non sono interessati dallo split payment i seguenti soggetti:
• Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito
indispensabile ai fini dell’applicazione del metodo in esame;
• Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con
“un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello
scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”;
• Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative
indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici,
autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse
generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma
in commento”.
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
In merito alla decorrenza dello split payment l’Agenzia specifica che lo stesso è applicabile alle
operazioni per le quali il corrispettivo è pagato dopo l’1.1.2015, “sempre che le stesse non
siano state già fatturate anteriormente alla predetta data”.
È pertanto confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture
emesse fino al 31.12.2014.
Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014
– pagamento effettuato
entro il 31.12.2014 IVA a debito in capo al fornitore
(concorre al saldo della liquidazione
– pagamento effettuato periodica)
dall’1.1.2015
Come previsto dall’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, il nuovo metodo di versamento dell’IVA
sopra esaminato è applicabile “nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del
Consiglio dell’Unione europea”. Va segnalato che il MEF con la Nota 14.11.2014 n. 8006, ha
inoltrato alla Commissione UE la richiesta della misura di deroga ex art. 395, Direttiva n.
2006/112/CE che autorizzi l’Italia all’applicazione dello split payment.
SANZIONI
Considerata l’incertezza applicativa della disposizione sopra esaminata, nella citata Circolare n.
1/E l’Agenzia delle Entrate riconosce la “salvezza” dei comportamenti tenuti dai contribuenti
fino al 9.2.2015. Infatti le eventuali violazioni commesse fino a tale data non saranno sanzionate.
In merito l’Agenzia evidenzia 2 tipologie di comportamento:
Ente pubblico che dall’1.1.2015 ha
corrisposto al fornitore l’IVA addebitata in
fattura, computata da quest’ultimo nella
propria liquidazione periodica
Non è richiesta alcuna “correzione”
Fornitore che ha erroneamente emesso
fattura con l’annotazione “scissione dei
pagamenti”
È necessario che il fornitore corregga il
comportamento, esercitando la rivalsa dell’IVA
nei confronti dell’Ente pubblico che dovrà quindi
corrispondere anche l’IVA

Catapano Giuseppe informa: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Come noto, a seguito delle novità introdotte dal Decreto
“Semplificazioni”, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta sono
tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali /
previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli
relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Recentemente l’Agenzia ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, da utilizzare per comunicare i
suddetti dati relativi al 2014, da inviare entro il 9.3.2015.
Di seguito, dopo aver riepilogato il contenuto del modello in
esame, si propongono alcune esemplificazioni di compilazione.

 

Come noto, nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni” a seguito
dell’introduzione del mod. 730 precompilato è stato previsto l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta
di:
• inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno
precedente;
• comunicare alla stessa i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4;
entro il 7.3 “dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” al fine di
consentire la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell’Agenzia.
Con il Provvedimento 15.1.2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, con le relative istruzioni, utilizzabile per certificare, oltre ai redditi di
lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex mod. CUD) anche i redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi relativi al 2014.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
• i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e contributivi;
• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
• degli utili corrisposti ai soci di società di capitali / proventi equiparati (ad esempio, compensi
associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
• dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata
fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
• dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui
non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
• dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato
estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come accennato, la Certificazione Unica va presentata esclusivamente in via telematica
(direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato) entro il 7.3 di ogni anno.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il:
9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato)
Qualora il sostituto rilasci una nuova Certificazione dopo il 9.3 dovrà indicare nelle
Annotazioni che, se il percipiente intende avvalersi del mod. 730 precompilato, dovrà
procedere a modificarne il contenuto sulla base dei nuovi dati forniti.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA AI PERCIPIENTI
Entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail) sempreché sia
possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere consegnata ai lavoratori
dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il:
2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato)

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2015 coloro che nel 2014:
• hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25,
25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73;
• hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS /
INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
CONTENUTO DELLA “CU 2015”
La Certificazione Unica 2015 si compone dei seguenti 3 prospetti:
• DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
• CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i dati previdenziali ed assistenziali;
• CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata
esclusivamente la parte relativa alla tipologia reddituale indicata.

Relativamente al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente sono richieste le seguenti informazioni.
Dati del sostituto d’imposta
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla
quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:
• il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;
• il codice sede, qualora il sostituto d’imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad
esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.
In caso di operazioni straordinarie, qualora il soggetto che effettua la comunicazione non sia lo
stesso che ha materialmente corrisposto le somme oggetto della comunicazione il sostituto
subentrante dovrà indicare i propri dati anagrafici.
Dati del soggetto percettore delle somme certificate
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini
della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
Si rammenta che il Decreto “Semplificazioni” ha previsto che, ai fini della determinazione
dell’addizionale regionale IRPEF, va fatto riferimento al domicilio fiscale del contribuente
all’1.1 (e non più al 31.12), come già previsto per l’addizionale comunale IRPEF.
Per i lavoratori autonomi, i campi relativi al “Domicilio fiscale” devono essere compilati soltanto
in presenza nel campo “Causale” del codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di
spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in
relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Inoltre:
• a campo 8 “Categorie particolari” che identifica il percettore appartenente a particolari
categorie (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per
fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), va riportato lo specifico
codice desumibile dalla Tabella D, presente nelle istruzioni;
• a campo 9 “Eventi eccezionali” va riportato uno dei seguenti codici previsti per gli eventi a
seguito dei quali è stata disposta la proroga / sospensione degli adempimenti / versamenti:
− “1” per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali l’art. 20, comma 2,
Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti
fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo;
− “3” per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o di Linosa interessati
dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata
prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012,
prorogata da ultimo fino al 31.12.2014 dall’art. 3, comma 8, DL n. 192/2014;
− “8” per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
• nel caso in cui la Certificazione Unica sia riferita ad una fattispecie non interessata dal mod.
730 precompilato, a campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” va indicato uno dei
seguenti codici:
− “1” nel caso di certificazione esclusiva di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g)
relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
− “2” in caso di certificazione esclusiva di dati previdenziali ed assistenziali;
• a campo 30 va indicato il codice del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (minore
compreso);
• i campi da 40 a 43 vanno compilati se il percipiente è un soggetto non residente, riportando:
− a campo 40 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità dello Stato di residenza;
− a campo 41 e 42 la località estera di residenza e relativo indirizzo;
− a campo 43 il codice dello Stato estero di residenza, desumibile dalla Tabella G presente
nelle istruzioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Nel Prospetto “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, dedicata alla
comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si segnala un generale
incremento delle informazioni da indicare rispetto al mod. CUD con l’introduzione di:
• nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato per il quale sono inserite
le categorie del reddito da pensione e dell’assegno corrisposto all’ex coniuge.
Va indicato se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato nonché
l’eventuale inizio / fine ovvero interruzione / ripresa del rapporto;
• un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;
• nuovi dati relativi al credito d’imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d’imposta;
• appositi campi destinati all’indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta
e non dedotta;
• specifici campi destinati all’indicazione dei dati del c.d. “Bonus 80 euro”;
• un apposito riquadro (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) per
i dati relativi ai lavori socialmente utili;
• una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli.
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione
anche in presenza di più rapporti di lavoro instaurati con lo stesso sostituto per il medesimo
periodo d’imposta con lo stesso percipiente.

Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i
compensi erogati ai soggetti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi / nuove
iniziative;
• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, assoggettati a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e
33, comma 4, DPR n. 42/88 (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività
sportive dilettantistiche, ecc.).
Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta,
rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) non vanno
indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,
assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di
persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
Va evidenziato che il Prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del
4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte
nell’esercizio di un’attività d’impresa.
I dati della tipologia reddituale in esame vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate anche se la
stessa non è interessata dal 730. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce la
presentazione del mod. 770. Le medesime informazioni contenute nella Certificazione Unica
2015 saranno quindi “replicate” anche nell’ambito del mod. 770/2015.
In particolare nel campo 1 “Causale” va riportato (analogamente al mod. 770) il codice che
identifica la tipologia di reddito corrisposto.

SANZIONI
In caso di omessa / tardiva / errata presentazione l’art. 2, D.Lgs. n. 175/2014, prevede
l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.
La predetta sanzione non è applicabile qualora il sostituto d’imposta provveda ad inviare la
corretta certificazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del 7.3, ossia entro il 12.3.
Come previsto dal Decreto “Semplificazioni” la sanzione è applicabile in deroga all’art. 12,
D.Lgs. n. 472/97, ossia senza la possibilità di beneficiare del c.d. “cumulo giuridico”.
Così, ad esempio, ad un sostituto d’imposta che invia tardivamente 30 Certificazioni, sarà
applicata la sanzione pari ad € 3.000.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nel corso dei consueti incontri di inizio anno ha precisato
che:
• il termine per inviare le Certificazioni correttive è fissato al 12.3 (anche se per il 2015 il 7.3
cade di sabato e il termine è differito al 9.3), fermo restando l’obbligo di trasmettere la
Certificazione anche dopo tale scadenza;
• è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di
correggere errori / omissioni in quanto “la tempistica tra l’invio delle certificazioni (7 marzo) e
l’utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai
contribuenti a partire dal 15 aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per
l’istituto del ravvedimento”.
Infine, in caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate di Certificazioni trasmesse entro la
predetta data, le stesse sono considerate tempestive purché siano (ri)trasmesse entro i 5 giorni
lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.