IN SINTESI
Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali /
massimali contributivi, applicabili per il 2015, relativamente:
− alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini
del versamento in scadenza il prossimo 16.2;
− alla Gestione IVS artigiani e commercianti.
Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione alle
predette Gestioni previdenziali, si evidenziano le nuove misure
fissate per il 2015.
GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo
contributivo i seguenti soggetti:
Collaboratori coordinati e continuativi
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge
Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente.
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i
compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di
rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale
se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro autonomo.
Conseguentemente, le prestazioni di:
• collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a
prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
• lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i
compensi siano superiori a € 5.000.
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• carattere episodico dell’attività;
• completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d.
apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
• che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
• imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale
L’obbligo riguarda il socio di una srl commerciale che contestualmente:
1. partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la
compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS (da ultimo nella
Circolare 14.5.2013, n. 78 – Informativa SEAC 23.5.2013, n. 135).
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
• alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
• alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.
Sono altresì soggetti all’obbligo contributivo in esame i lavoratori autonomi:
• sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
• non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di
appartenenza.
Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale
L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata
INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:
• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i soggetti
già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di
appartenenza, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad un Albo.
Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in
base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:
– sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato
all’iscrizione ad un Albo professionale;
– sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un
Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria
Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).
L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non
correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione
dal versamento alla Gestione separata INPS.
Si evidenzia che al fine di recuperare il mancato versamento di contributi da parte di detti soggetti,
l’Istituto ha attivato la c.d. “Operazione PoseidOne”, che prevede l’invio di lettere di invito al
pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che:
• hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo;
• hanno versato alla relativa Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo;
• non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.
Va comunque evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo
statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del
soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il
contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter
versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo
alla propria Cassa:
• per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare
l’omessa contribuzione:
− alla Gestione separata INPS come richiesto con la cartella di pagamento;
ovvero
− alla Cassa di appartenenza.
In tal caso l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione;
• in quanto lo Statuto della Cassa non lo consentiva, l’accertamento non può essere annullato
ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Nei confronti dei lavoratori autonomi che, ancorché obbligati, non hanno versato i contributi alla
Gestione separata, in presenza di accertamento da parte dell’INPS, l’Istituto, nel Messaggio
15.1.2014, n. 821, ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dell’applicazione delle sanzioni in
misura pari al tasso di interesse legale a condizione che il soggetto interessato:
− produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle
sanzioni al tasso di interesse legale;
− si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale
rateazione;
− non presenti nei confronti dell’INPS altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in
esame.
ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto sottolineato che:
• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;
• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto
percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012;
• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è
intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:
“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari al …
al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno
2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018.
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota
contributiva pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 21 per cento per l’anno 2014, al
22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”;
Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16,
Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri
connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc..
Si rammenta che limitatamente al 2014, l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013
aveva differenziato l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali
obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola:
– al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (a favore di tali soggetti era stato
concesso un “blocco” all’incremento dell’aliquota prevista dal citato comma 79, come
modificato dalla Legge n. 92/2012);
– al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.);
• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo
del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con
riferimento ai “rimanenti iscritti” alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro
che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, l’aliquota:
– per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012);
– per il 2015 è pari al 23,5% (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012).
Di conseguenza, come confermato recentemente dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, a
seguito delle predette modifiche, per il 2015:
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è pari
al 30% (+ 0,72%);
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali
è pari al 23,5%.
Quanto sopra può essere così schematizzato:
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota
2014
Aliquota
2015
• pensionato
• iscritto ad altra gestione obbligatoria
22% 23,5%
non iscritto ad altra
gestione obbligatoria e
non pensionato
Titolare di partita IVA 27,72%
Non titolare di partita IVA (co.co.co., 30,72%
co.co.pro., associato in partecipazione,
venditore porta a porta, ecc.)
Per il 2015, inoltre, come evidenziato nella citata Circolare n. 27, è fissato a:
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo;
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
Decorrenza
Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2015, ancorché riferiti a prestazioni
rese nel 2014.
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, tale regola generale trova un’eccezione; infatti, considerato
che i compensi dei co.co.co. / co.co.pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova
applicazione il principio di cassa allargata ex art. 51, comma 1,TUIR in base al quale:
“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
… entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
Di conseguenza, per tali soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2015 riguardanti prestazioni
rese nel 2014 sono assoggettate alle aliquote contributive 2014.
Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito
modifiche e possono essere così riepilogate.
Soggetto obbligato Onere
contributivo
Versamento “Causale contributo”
a cura del termine Mod. F24
Co.co.pro.
Co.co.co.
Venditore porta a porta
Lavoratore autonomo
occasionale
– 2/3 a carico del
committente
– 1/3 a carico del
prestatore
committente
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di
pagamento del
compenso
CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Associato in
partecipazione
– 55% a carico
dell’associante
– 45% a carico
dell’associato
associante
(committente)
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di pagamento
del compenso
CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Lavoratore autonomo:
senza cassa previd. di
appartenenza
non iscritto alla cassa
di appartenenza
interamente a carico
del lavoratore
(possibilità di
maggiorare il
compenso del 4%)
professionista
entro il termine
previsto per le
imposte sui redditi
con la modalità
dell’acconto (80%)
e del saldo
PXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
P10 per gli altri
soggetti (23,5%)
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
L’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali,
interessa, in generale:
• gli artigiani;
• gli esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.
Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:
collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione
obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore
soci di srl
socio di srl unipersonale
soci accomandatari di sas
soci di snc
che svolgono attività commerciale / artigiana
bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle
specifiche condizioni previste per i diversi settori
Si rammenta che:
• il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa è obbligato, come
accennato, all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della
prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito
derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 26.1.2012, n. 15.
In merito l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti
2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS,
l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di
abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi
in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il
rispetto del requisito della prevalenza;
• non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, per i soci di srl, qualora gli
stessi siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con
carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale.
L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia
colui che ha un ruolo di gestione nella società;
• la mera locazione di immobili di proprietà, come affermato dalla Corte di Cassazione
nell’ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali
e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può
configurare attività commerciale a detti fini se viene esercitata nell’ambito di un’attività più
ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente
obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2015
A decorrere dall’1.1.2012, l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle
aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione IVS nella misura dell’1,3% dal 2012 e
successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24%.
La predetta disposizione ha lasciato inalterato:
per i collaboratori di età
non superiore a 21 anni l’applicazione dell’aliquota “agevolata”
per i soggetti con reddito “di
seconda fascia” la maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria
per i soli commercianti
la maggiorazione dello 0,09%, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell’attività.
Si evidenzia che tale ulteriore contribuzione è stata prorogata fino
al 31.12.2018 ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), Legge n.
147/2013
per i soggetti con più di 65
anni di età e già
pensionati, ex art. 59,
comma 15, Legge n. 449/97
la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio
5.12.2012, n. 020028 e ribadito recentemente nella Circolare
4.2.2015, n. 26 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi
già pensionati delle Gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex
ENPALS che abbiano compiuto 65 anni.
Di conseguenza, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per
l’intero ammontare.
per la copertura delle
prestazioni di maternità l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili
Per il 2015, come evidenziato dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
22,65% 22,20% prevista per il 2014 + 0,45% per gli artigiani
22,74% 22,29% prevista per il 2014 + 0,45% per i commercianti
Tali misure, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i
21 anni), ed incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di seconda
fascia;
• il reddito minimo è pari a € 15.548;
• il reddito massimo è fissato a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
• gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale
sono così fissati:
prima fascia di reddito fino a € 46.123
seconda fascia di reddito da € 46.124 a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità
al 31.12.95)
Le aliquote contributive IVS per il 2015 possono quindi essere così schematizzate:
Aliquote 2015 – Gestione IVS
Reddito
Titolare, socio e collaboratore
di età superiore a 21 anni
Collaboratore di età
non superiore a 21 anni
Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a € 46.123 22,65% 22,74% 19,65% 19,74%
da € 46.124 a € 76.872
ovvero
da € 46.124 a € 100.324 (*)
23,65% 23,74% 20,65% 20,74%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996
Si rammenta che, come ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e
non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza);
• il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante
nell’impresa.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche e pertanto i versamenti dei
contributi IVS dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:
4 quote fisse, sulla base del reddito minimo (€ 15.548), entro il:
− 18.5.2015 (il 16.5 cade di sabato)
− 20.8.2015
− 16.11.2015
− 16.2.2016
2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:
− 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%) a titolo di prima rata
− 30.11.2015 a titolo di seconda rata
Saldo 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)
Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, vanno riportati i
seguenti dati:
• codice della competente sede INPS;
• numero di matricola del contribuente;
• periodo di riferimento;
• “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
Soggetto
obbligato
“Causale contributo”
mod. F24 Descrizione
artigiano
AF Contributi dovuti sul reddito minimale
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
API Interessi su rate o per differimento
commerciante
CF Contributi dovuti sul reddito minimale
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
CPI Interessi su rate o per differimento
Nella citata Circolare n. 26 l’INPS rammenta che già dal 2013 non invia più al soggetto
interessato le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei
contributi dovuti. Infatti, tali informazioni possono (devono) essere prelevate
(direttamente o tramite un delegato), utilizzando l’opzione “Dati del mod. F24” presente nel
Cassetto previdenziale, con la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” i
modd. F24 utilizzabili per il versamento.