Il patrocinio a spese dello Stato, per quanto riguarda l’assistenza dell’avvocato, è dovuto anche per la fase di mediazione, anche se questa viene chiusa positivamente e non sfocia in un procedimento giudiziario. Quindi, chi rientra nei requisiti per il gratuito patrocinio, può chiedere che la parcella del proprio difensore di fiducia per l’attività svolta dinanzi agli organismi, e prevista dalla legge come obbligatoria prima di poter procedere in tribunale, sia pagata dallo Stato. In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata. Quindi, per fare un esempio, vanno considerati anche gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente. Il ricorrente in Cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il chiarimento proviene dalla stessa Suprema Corte. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni di reddito oppure se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Invece, la condotta dell’avvocato che taccia, nel corso del processo, circa l’ammissione al beneficio del proprio cliente non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti di decadenza dal beneficio (per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti), consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa. Al fine di ottenere il gratuito patrocinio non devono essere cumulati i redditi dei separati in casa poiché la semplice situazione fisica di convivenza o coabitazione non basta per includere i redditi del convivente nel reddito complessivo del soggetto istante. Ulteriore chiarimento della Cassazione: in tema di ammissione al gratuito patrocinio, la titolarità di partita IVA non costituisce, di per sé, elemento presuntivo sufficiente ai fini del giudizio di superamento dei limiti di reddito. In tema di gratuito patrocinio, la legge dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari; la natura di familiare fiscalmente a carico non convivente è status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l’ammissione e il mantenimento del beneficio in questione.