Quando un’opera commissionata (per esempio, una casa) presenta “gravi difetti” conseguenti a una errata progettazione, il progettista e l’appaltatore (la ditta di costruzioni) sono entrambi responsabili nei confronti del committente (il titolare dell’immobile). Il progettista risponde dell’errata progettazione; l’appaltatore risponde sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Secondo una recente sentenza della Cassazione, per “gravi difetti” bisogna intendere quelli che riducono il godimento dell’immobile e ne pregiudicano il normale utilizzo (per esempio: gravi infiltrazioni di acqua, umidità, pavimenti sconnessi, tetto che perde, ecc.). Il codice civile [1] stabilisce che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente quando l’opera commissionata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, presenta pericolo di rovina o anche solamente gravi difetti di costruzione (sempre che si tratti di immobili destinati a lunga durata e purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta). Questa sentenza specifica che, oltre che dell’appaltatore, la responsabilità si estende anche al progettista e al direttore lavori, se presenti. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/55464_progetto-con-gravi-difetti-appaltatore-progettista-e-direttore-lavori-responsabili#sthash.sG35udLG.dpuf