Secondo l’insegnamento di questa Corte, a seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 35, comma 26-quinquies, lettera e-bis), della legge n. 223 del 2006, nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rientra l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, difatti è sancito che “le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. sez. un., 5 marzo 2009, n. 5286; per il regime vigente in epoca anteriore alla novella del ’2006, si veda Cass., sez. un., 24 marzo, 2009, n. 7034; con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il fermo di beni mobili, cfr. Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831).