Catapano Giuseppe osserva: Il coniuge separato non ha diritto al Tfr maturato dall’altro coniuge

La Legge sul divorzio  riconosce al coniuge divorziato, purché titolare di assegno periodico di mantenimento e non risposatosi, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza del divorzio . Tale quota è riconosciuta nella misura del 40% riferibili agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. Nella determinazione della durata del matrimonio, si tiene conto anche dell’eventuale periodo di separazione legale, mentre nessuna rilevanza è riconosciuta alla cessazione della convivenza tra i coniugi .

Eguale diritto non è riconosciuto al coniuge separato. Ed invero, le norme sull’istituto della separazione non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro e la giurisprudenza, intervenuta più volte in materia, ha escluso l’applicazione di un’interpretazione estensiva della norma contenuta nella legge sul divorzio , che possa consentirne l’applicazione anche al coniuge separato.

La giurisprudenza ha infatti precisato che il diritto alla quota del TFR dell’atro coniuge sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa .

Pertanto, se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, egli di fatto può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto e l’altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se titolare di assegno di mantenimento.

La giurisprudenza ha anche escluso la possibilità per il coniuge di pretendere una quota delle eventuali anticipazioni sul TFR percepite dall’altro coniuge in costanza di separazione, essendo ormai dette somme entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto .

Conseguenza di quanto detto è che il coniuge separato potrà pretendere una quota del TFR dell’altro coniuge soltanto se, al momento della maturazione dell’indennità di fine rapporto, egli abbia già depositato ricorso per divorzio dinanzi la cancelleria del tribunale competente.

Tuttavia, se il coniuge percepisce il TFR in costanza del giudizio di separazione, il giudice dovrà tenerne conto nella determinazione della sua situazione economica e quindi ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.

Qualora, invece, il coniuge separato percepisca il TFR dopo la pronuncia della separazione, ma prima della presentazione della domanda di divorzio, l’altro coniuge sarà legittimato a chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento, atteso che la riscossione dell’indennità di fine rapporto da parte di un coniuge comporta di fatto una modifica della situazione economica rispetto a quella esistente al momento in cui fu pronunciata la separazione.

Giuseppe Catapano osserva: Notifica di cartella Equitalia a destinatario irreperibile: se la relata è incompleta

Buone notizie per chi ha ricevuto la notifica di cartella di Equitalia con deposito alla Casa Comunale perché, in quel momento, era momentaneamente assente. Una sentenza della Commissione Tributaria di Bari , infatti, pone un’ulteriore garanzia nei confronti del contribuente destinatario di atti dell’amministrazione finanziaria. Vediamo meglio di cosa si tratta.

In generale la legge  stabilisce che, qualora il postino debba consegnare la cartella esattoriale e il destinatario sia momentaneamente assente (in gergo tecnico si parla di “irreperibilità relativa”) o rifiuti la consegna del plico, il notificante svolge alcune attività necessarie per garantire il rispetto del diritto di difesa:

– innanzitutto deposita la copia della cartella nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;

– nello stesso tempo fornisce al destinatario una comunicazione di tale deposito al Comune, affiggendo un avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario,

– ed, infine, gliene dà notizia per raccomandata a.r.

Ebbene, secondo la sentenza in commento, tutte le volte in cui l’agente che provvede alla notifica si avvale di tale procedura deve indicare le ragioni per le quali ha seguito questa procedura e elencare le infruttuose ricerche del destinatario che ha tentato di effettuare.
Tutto ciò deve essere riportato nella relata di notifica della cartella. Diversamente, la notifica stessa è nulla e il contribuente potrà, in futuro, opporsi all’eventuale esecuzione forzata, al fermo auto o all’ipoteca.
Chiarisce la Commissione di Bari che, nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale non è valida se, nella relata, l’agente notificatore non ha dato conto delle ricerche infruttuose del destinatario nei luoghi in cui doveva avvenire la notifica.

La Commissione ricorda che, in caso di temporanea irreperibilità del contribuente, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo la il procedimento descritto dal codice di procedura civile : affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione (o dell’azienda); deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi; spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Inoltre, come già chiarito in passato dalla stessa Cassazione , il ricorso a tale procedimento di notificazione richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme ordinarie. In pratica il postino o l’ufficiale giudiziario devono dare conto, nella relata di notifica, di aver effettuato delle ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio e che tali ricerche sono state infruttuose.

Attenzione però: secondo un orientamento giurisprudenziale, proporre il ricorso già contro la cartella sana ogni nullità della notifica. E ciò perché sarebbe contraddittorio il comportamento del contribuente che, da un lato, eccepisca di non aver mai avuto notizia della cartella e, dall’altro, la impugni: così facendo, infatti, dimostrerebbe di averne avuto in qualche modo conoscenza, sanandone i relativi vizi. E allora non resta che aspettare la successiva mossa di Equitalia (per es. un pignoramento o un provvedimento cautelare come una ipoteca o un fermo auto) e impugnare quest’ultimo, per difetto di notifica dell’atto presupposto (la cartella).

Ma non è questo il caso. Secondo infatti la CTP di Bari, in ipotesi di lacunosa compilazione della relata di notifica, come qui descritto, non si può parlare di nullità della notifica, bensì di inesistenza. Risultato: la contestazione della cartella non sana mai la nullità della notifica. E pertanto, anche impugnando l’atto si può ottenere la cancellazione della pretesa avanzata da Equitalia.

Catapano Giuseppe comunica: Rifiuti: l’imposta non è dovuta se l’immobile è rimasto inoccupato

Non va pagata l’imposta sui rifiuti (attualmente Tari, in passato Tarsu e prima ancora Tares) se il contribuente dimostra che l’immobile è rimasto inoccupato e ha già corrisposto tale tributo per un’abitazione nella quale risiede.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza  che ha annullato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente, dal canto suo, invocava la nullità dell’atto sostenendo che, nell’immobile, non aveva mai abitato. I giudici di secondo grado gli hanno dato ragione.

Secondo la sentenza in commento, non si deve pagare l’imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile se quest’ultimo, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasto inoccupato (nel caso di specie, tale circostanza era stata dimostrata a mezzo di dichiarazione spontanea inviata dal ricorrente al Comune di Roma e dal fatto che il contribuente, nello stesso periodo, ha abitato in un altro immobile, dove gli è stata inviata, per gli stessi anni, la Tarsu).

Non si può negare che il Ministero abbia più volte precisato che la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze (per esempio, l’acqua o la luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione dell’immobile. Ma è sempre concesso al contribuente dimostrare il contrario, ossia il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata. Ovviamente, la mancanza di allacciamenti può essere provata attraverso documentazione scritta, e questo è sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa. Per verificare, invece, l’assenza di arredi è necessaria un’ispezione sul luogo, che quasi nessun Comune fa. E allora possono supplire altre prove, come per esempio il fatto che il contribuente abbia sempre abitato un altro immobile e per quest’ultimo abbia corrisposto il relativo tributo sui rifiuti.

Giuseppe Catapano scrive: Equitalia e pignoramenti: domande e risposte

Può Equitalia pignorarmi il conto corrente se è cointestato?
Si, ma potrà farlo con un procedimento più lungo e complicato rispetto a quello ordinario. Se, infatti, nel caso di pignoramento presso terzi (conto in banca, stipendio, pensione, ecc.), l’Agente della riscossione provvede senza bisogno di ricorsi in tribunale, comunicando al terzo pignorato (la banca, il datore di lavoro, l’ente previdenziale, ecc.) di accreditarle direttamente le somme pignorate, nel caso di conto cointestato questo non è più possibile. In tal caso, Equitalia dovrà procedere con le regole ordinarie previste per tutti i privati: ossia con un procedimento in tribunale. E ciò perché è necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione che, prima di procedere all’assegnazione del bene, proceda alla divisione del conto tra i due cointestatari.

Può Equitalia pignorarmi i gioielli di famiglia?
Sebbene accada raramente, Equitalia può sempre procedere con il pignoramento mobiliare, ossia dei beni che si trovano presso la residenza del debitore di cui questi sia titolare, ivi compresi, quindi, i gioielli di famiglia. Ciò sarà tanto più facile se i preziosi si trovano in banca, posto che il contenuto delle cassette di sicurezza deve essere comunicato, dagli istituti di credito, all’anagrafe dei rapporti finanziari: una banda dati consultabile dal fisco (e quindi anche da Equitalia) in cui vengono denunciati tutti gli averi del contribuente. E quindi anche il contenuto dei depositi.
Equitalia metterà all’asta gli oggetti pignorati e se dopo il secondo incanto non vengono venduti, ne potrà chiedere l’assegnazione diretta.

Può Equitalia pignorare una casa cointestata?
A condizione che non si tratti dell’abitazione di residenza a uso abitativo, è sempre possibile il pignoramento dei beni cointestati, ma prima si devono verificare le possibilità di divisione in natura del bene. Diversamente, l’immobile viene posto in vendita e il 50% del ricavato va comunque restituito al comproprietario.

Quando Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla mia casa?
Per importi inferiori a 20.000 euro.
Il fatto che si tratti dell’unica casa di proprietà del contribuente ove questi vi risiede anagraficamente e sia adibita a uso abitativo non esclude la possibilità dell’ipoteca, ma solo del pignoramento.

Quanto Equitalia non può procedere a pignoramento sulla mia casa?
Per importi inferiori a 120.000 euro e, comunque, nei riguardi di immobili che siano destinati a uso abitativo, ove il debitore vi risiede anagraficamente e a condizione che l’immobile sia l’unico di proprietà del debitore.

Se l’immobile è nel fondo patrimoniale può essere pignorato da Equitalia?
Sì, se il debito per il quale Equitalia agisce è riferito a bisogni essenziali della famiglia (per esempio, il mancato pagamento delle imposte sulla casa; non invece, nel caso di mancato pagamento delle imposte sul reddito d’impresa). In ogni caso, nei primi cinque anni dalla annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio esso è sempre revocabile.

Come faccio a sapere se ho un debito con Equitalia?
Si può sempre chiedere un estratto di ruolo presso gli sportelli di Equitalia oppure consultare l’estratto conto online.

Cosa devo fare se Equitalia sostiene di avermi notificato una cartella ma io non lo ricordo?
Puoi fare una istanza di accesso agli atti amministrativi, presentarla allo sportello di Equitalia e chiedere che ti vengano mostrati gli originali del procedimento di notifica ossia la relata di notifica (se la consegna è avvenuta a mani) oppure la busta con l’avviso di ricevimento (se la consegna è avvenuta tramite posta).

Cosa devo fare se Equitalia non mi fornisce la prova dell’avvenuta notifica di una cartella, ma minaccia ugualmente il fermo auto o l’ipoteca?
Puoi fare ricorso al giudice chiedendo la sospensione dell’esecuzione forzata o della misura cautelare minacciata, per mancata notifica dell’atto presupposto (la cartella asseritamente non pagata). È bene, comunque, che tu dimostri al giudice di aver prima fatto richiesta ad Equitalia – con l’istanza di accesso agli atti amministrativi – di verifica della notifica e che tale richiesta non ha sortito effetti.

In caso di pignoramento mobiliare, quali sono i beni che l’ufficiale giudiziario non può pignorare?
I letti, i tavoli da pranzo con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Se non posseggo immobili e sono disoccupato, cosa mi può fare Equitalia?
È verosimile che Equitalia faccia una interrogazione all’Anagrafe tributaria per verificare se il contribuente non abbia altri redditi (per esempio, un conto corrente). Diversamente, pur rimanendo sempre nominativamente presente il debito negli archivi di Equitalia, fino a prescrizione, sarà improbabile che l’Agente della Riscossione provveda a svolgere azioni esecutive.

Se la cartella notificatami da Equitalia contiene pretese che sono prescritte cosa mi conviene fare?
Esiste la possibilità, entro 90 giorni dalla notifica della cartella, di attivare il procedimento “cartelle pazze”. Equitalia fornisce dei modellini presso i propri sportelli con i quali è possibile chiedere lo sgravio degli importi prescritti. Presentata la domanda, l’Agente della riscossione fa le opportune indagini chiedendo chiarimenti all’ente titolare del tributo. Se entro 220 giorni il contribuente non riceve risposta, la sua istanza si considera accolta.
In ogni caso, anche decorsi i 90 giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può sempre presentare, prima di adire le vie giudiziarie, una istanza in autotutela per chiedere lo sgravio della cartella.
In entrambi i casi, però, la richiesta del contribuente non sospende il decorso dei termini per impugnare, davanti al giudice, la cartella esattoriale. Pertanto è sempre conveniente, in prossimità dello scadere dei termini, depositare comunque il ricorso giudiziale per cautelarsi da un eventuale rigetto dell’istanza.

Quando è possibile la revoca della rateazione del debito con Equitalia?
Dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (quindi, per esempio, anche al mancato pagamento di una rata all’anno per otto anni di seguito).

Equitalia mi ha pignorato il conto corrente: come posso sbloccarlo?
Bisogna depositare una istanza di rateazione del debito. Dopo il pagamento della prima rata, Equitalia sblocca il conto corrente. Se il piano di rateazione viene rispettato, Equitalia non procede a ulteriori pignoramenti.

Nel mio conto corrente confluisce il mio stipendio. Equitalia però me lo ha pignorato integralmente. È possibile? Ho sentito dire che il pignoramento dello stipendio può avvenire fino a massimo 1/5…
Le somme, una volta depositate in banca, possono essere pignorate nella loro interezza, anche se provengono da stipendi, pensioni, risarcimenti del danno, polizze vita, ecc.
Esiste però qualche precedente giurisprudenziale che corre in soccorso del contribuente: alcuni giudici, innanzi alla prova che sul conto corrente pignorato non vengono accreditati altri importi se non quelli pensionistici o da lavoro dipendente, e che, pertanto, il rapporto finanziario serve solo di appoggio per detti bonifici (prova che si raggiunge depositando gli estratti conto), sbloccano il conto e autorizzano il pignoramento solo nella misura massima di un quinto.

Ho un debito con Equitalia particolarmente elevato a cui non posso far fronte. Anche la rateazione è eccessivamente onerosa. Posso pagare importi inferiori senza autorizzazione?
Equitalia non può vietare al contribuente di pagare importi inferiori rispetto al debito maturato, anche somme minime, nonostante non sia stata approvata alcuna rateazione o il debitore sia decaduto da precedenti rateazioni. Ovviamente, ferma restando la possibilità (potenziale) per l’Agente di riscossione di avviare comunque le procedure esecutive, i pagamenti determineranno certamente una riduzione degli interessi, andando a diminuire la sorte capitale del debito maturato.

Ho un debito enorme con Equitalia e non potrò mai pagarlo interamente. C’è un modo per un saldo e stralcio?
Qualche giorno fa, il Tribunale di Busto Arsizio ha consentito l’applicazione dell’istituto del cosiddetto “Fallimento del consumatore” (o “Esdebitazione per crisi da sovraindebitamento”) anche se il debito maturato dal privato (non necessariamente una impresa) sia solo con Equitalia. In tal caso, il procedimento (per il cui funzionamento si rinvia all’articolo “Fallimento del consumatore”), gestito dal Tribunale e da un professionista (o un organismo di gestione della crisi) è simile a una sorta di concordato e con esso, a fronte di un pagamento in percentuale del totale debito, si può ottenere la liberazione da ogni pendenza.

Equitalia ha pignorato la mia casa, ma non si riesce a vendere. Cosa può succedere?
In caso di mancata vendita al terzo incanto, nei 10 giorni successivi Equitalia potrebbe chiedere l’assegnazione diretta del bene, che pertanto passerebbe automaticamente (senza neanche l’autorizzazione del giudice) in proprietà dello Stato.
Se ciò non avviene, c’è la possibilità di appellarsi alla recente riforma del processo: dopo molte aste infruttuose, presentando un’istanza al giudice dell’esecuzione e mettendo in rilievo il fatto che non è più possibile “conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”, si può chiedere al tribunale l’estinzione anticipata del processo di esecuzione forzata.

Ci sono altri modi per salvare la casa dalla vendita forzata?
Una recente sentenza della Cassazione (leggi “Senza notifica dell’ordinanza di vendita, procedura nulla”) ha stabilito un principio che, sebbene non trovi esplicita enunciazione in alcuna norma di legge, deve ritenersi a fondamento dei principi del nostro ordinamento. In pratica, in caso di vendita forzata di un immobile pignorato da Equitalia, dopo che il giudice dispone la data delle aste, l’ordinanza di fissazione della vendita deve essere obbligatoriamente notificata al debitore. Pertanto, se la vendita non viene comunicata al proprietario dell’immobile pignorato, tutta la procedura e il successivo trasferimento del bene all’acquirente aggiudicatario sono nulli.

Equitalia può pignorare i canoni di affitto che percepisco dal conduttore di un mio appartamento?
Si. Equitalia può notificare a quest’ultimo un pignoramento presso terzi e imporgli di pagare le rate mensile direttamente all’Agente della riscossione piuttosto che al proprietario di casa.
Con l’anagrafe condominiale e l’anagrafe tributaria è ormai un gioco da ragazzi, per Equitalia, sapere se il contribuente ha dato in affitto un proprio appartamento e percepisce il relativo canone.