Catapano Giuseppe scrive: “CERTA” L’OPERAZIONE INESISTENTE QUANDO IL SOGGETTO È PRIVO DI ORGANIZZAZIONE E VIENE PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DEL CESSIONARIO

A seguito di segnalazione della G.d.F., in ordine ai rapporti intercorrenti tra una società e le società acquirenti di bestiame di provenienza comunitaria, con p.v.c. i militari contestavano la registrazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società assumendo che questa fungesse da soggetto “filtro”, rispetto alla società “cartiera” che acquistava il bestiame da ditte estere comunitarie senza presentare alcuna dichiarazione. La Società impugnava il conseguente avviso di rettifica dell’Ufficio, con cui le venivano contestate la partecipazione ad una “frode carosello”, la correlata irregolarità delle scritture contabili. La CTP adita, accoglieva il ricorso così come anche la CTR appellata, in virtù non solo dell’assoluzione del legale rappresentante ma perché riteneva non fondati i rilievi addotti dall’ufficio. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Ufficio accolto dalla Suprema Corte che cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR, che provvederà anche per le spese. In particolare, osserva la Cassazione che, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l’onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza e che per quelle di tipo triangolare, esso può esaurirsi, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e che nei casi più complessi di “frode carosello”, come quello in esame, contraddistinti da una catena di passaggi in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”, occorre dimostrare non solo gli elementi di fatto caratterizzanti la frode ovverosia l’assenza di struttura, ma anche la consapevolezza di essi da parte del cessionario, e quindi la sua connivenza nella frode, anche attraverso presunzioni semplici, purché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché solo in tale evenienza il soggetto cessionario che intende fruire della detrazione può essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112/CE, come “partecipante a tale evasione”. Stabiliti i predetti principi la Cassazione rileva che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso di dare conto, in motivazione, della valutazione compiuta sulla consistenza probatoria dei suddetti elementi di prova presuntiva forniti dall’A.F. in merito all’asserita inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse tra le diverse società coinvolte, limitandosi a rilevare come fosse stato concretamente dimostrato che effettivamente le società. esistevano, avevano una sede sociale, operavano e risultavano regolarmente registrate presso i pubblici registri, attingendo a circostanze invece ininfluenti.

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