Catapano Giuseppe osserva:LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI AI FINI FISCALI NON CORRELATE ALL’ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI

Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la giurisprudenza di questa Corte resa dapprima sull’art. 66 TUIR e, successivamente, sull’art. 101 TUIR – applicabile ratione temporis alla fattispecie – è ormai ferma nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo ad una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.

Si è pure aggiunto che la certezza che si è verificata una perdita (fiscalmente rilevante) può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, peraltro aggiungendo che il riferimento alla presenza di “elementi” certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita – cfr. Cass.n. 14568/2001-. Ma il dato unitario che emerge dall’esame della giurisprudenza di questa Corte è dato dal fatto che la ponderazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione integrano una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, implicando indagini sul merito precluse a questa Corte – cfr. Cass. n. 14568/2001 cit.; Cass. n. 16330/2005; v. anche, in ordine al potere valutativo del giudice di merito, Cass. n. 19918/2005.

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