Catapano Giuseppe informa: LA COMUNICAZIONE DEGLI STAMPATI FISCALI PER IL 2014

Come previsto dall’art. 3, comma 1, DPR n. 404/2001, le tipografie autorizzate alla stampa di

documenti fiscali ed i soggetti autorizzati alla relativa rivendita devono inviare all’Agenzia

delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate

nell’anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.

Relativamente ai dati delle forniture effettuate nel 2014, la comunicazione va inviata

telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato), con le modalità stabilite

dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.5.2002, entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di

sabato).

Il comma 2 del citato art. 3 dispone che:

fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna

fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere

annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un

registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici”.

Di conseguenza, le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli

stampati fiscali sono tenuti quindi a:

1

annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito

registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici;

2

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un

intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.

Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati

presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i

rivenditori), non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.

Per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa, i dati di seguito riportati:

• dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA,

denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

• dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA,

denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

• estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria;

• numero di stampati forniti, con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

• codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura;

• data della fornitura.

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