Catapano Giuseppe: TUTTO PRONTO PER L’OPERAZIONE VOLUNTARY DISCLOSURE. DA OGGI IN RETE IL MODELLO DEFINITIVO CON LE ISTRUZIONI PER IL RIENTRO DEI CAPITALI

Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014. E’ consultabile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione finale, approvata con Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate al fisco, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Chi può aderire – Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero.

Possono inoltre presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative.

In entrambi i casi l’emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Come e quando presentare la richiesta – Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L’invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

I vantaggi dell’adesione – Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW del modello. Per chi aderisce alla voluntary, inoltre, è esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.

Catapano Giuseppe osserva:LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI AI FINI FISCALI NON CORRELATE ALL’ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI

Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la giurisprudenza di questa Corte resa dapprima sull’art. 66 TUIR e, successivamente, sull’art. 101 TUIR – applicabile ratione temporis alla fattispecie – è ormai ferma nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo ad una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.

Si è pure aggiunto che la certezza che si è verificata una perdita (fiscalmente rilevante) può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, peraltro aggiungendo che il riferimento alla presenza di “elementi” certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita – cfr. Cass.n. 14568/2001-. Ma il dato unitario che emerge dall’esame della giurisprudenza di questa Corte è dato dal fatto che la ponderazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione integrano una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, implicando indagini sul merito precluse a questa Corte – cfr. Cass. n. 14568/2001 cit.; Cass. n. 16330/2005; v. anche, in ordine al potere valutativo del giudice di merito, Cass. n. 19918/2005.

Catapano Giuseppe informa: SOCIETÀ IN DIFFICOLTÀ E IN ATTESA DEL PAGAMENTO DEL COMUNE: SANZIONATO COMUNQUE L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA

Società in attesa di poter riscuotere il “credito” vantato nei confronti di un Comune. Ma tale introito virtuale – peraltro, da definire con certezza – non rende meno grave la condotta del rappresentante della compagine, accusato di “omesso versamento dell’Iva dovuta, in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
Conseguenziale la condanna alla “pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione”, condanna resa definitiva dalla decisione della Cassazione.
Per i giudici di terzo grado, difatti, l’“omesso versamento dell’Iva” – pari a quasi 112mila euro – non è giustificabile colla “situazione di insolvenza” lamentata dalla società, e attribuibile, secondo il rappresentante dell’azienda, alla “mancata riscossione di un credito verso il Comune”.
Tale valutazione è poggiata su diversi elementi. Prima di tutto, la “mancata allegazione di elementi volti a determinare con esattezza la quota di credito” della società “rispetto all’intero ammontare (240.000 euro) dovuto al consorzio di imprese” di cui essa è parte. Altrettanto rilevante, poi, la mancanza di documenti relative alle “iniziative, giudiziarie e non, volte al recupero della somma dovuta”.
Assolutamente fragile, quindi, la tesi proposta dalla società – e finalizzata a ‘giustificare’ l’“omesso versamento dell’Iva” –, anche perché, concludono i giudici, “si ha solo una diffida ad adempiere fatta dall’associazione di imprese, avente ad oggetto un credito pari, nel complesso, a 240.000 euro” senza specificare “quale quota dell’intera somma spetterebbe alla società”.

Catapano Giuseppe scrive: “CERTA” L’OPERAZIONE INESISTENTE QUANDO IL SOGGETTO È PRIVO DI ORGANIZZAZIONE E VIENE PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DEL CESSIONARIO

A seguito di segnalazione della G.d.F., in ordine ai rapporti intercorrenti tra una società e le società acquirenti di bestiame di provenienza comunitaria, con p.v.c. i militari contestavano la registrazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società assumendo che questa fungesse da soggetto “filtro”, rispetto alla società “cartiera” che acquistava il bestiame da ditte estere comunitarie senza presentare alcuna dichiarazione. La Società impugnava il conseguente avviso di rettifica dell’Ufficio, con cui le venivano contestate la partecipazione ad una “frode carosello”, la correlata irregolarità delle scritture contabili. La CTP adita, accoglieva il ricorso così come anche la CTR appellata, in virtù non solo dell’assoluzione del legale rappresentante ma perché riteneva non fondati i rilievi addotti dall’ufficio. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Ufficio accolto dalla Suprema Corte che cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR, che provvederà anche per le spese. In particolare, osserva la Cassazione che, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l’onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza e che per quelle di tipo triangolare, esso può esaurirsi, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e che nei casi più complessi di “frode carosello”, come quello in esame, contraddistinti da una catena di passaggi in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”, occorre dimostrare non solo gli elementi di fatto caratterizzanti la frode ovverosia l’assenza di struttura, ma anche la consapevolezza di essi da parte del cessionario, e quindi la sua connivenza nella frode, anche attraverso presunzioni semplici, purché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché solo in tale evenienza il soggetto cessionario che intende fruire della detrazione può essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112/CE, come “partecipante a tale evasione”. Stabiliti i predetti principi la Cassazione rileva che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso di dare conto, in motivazione, della valutazione compiuta sulla consistenza probatoria dei suddetti elementi di prova presuntiva forniti dall’A.F. in merito all’asserita inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse tra le diverse società coinvolte, limitandosi a rilevare come fosse stato concretamente dimostrato che effettivamente le società. esistevano, avevano una sede sociale, operavano e risultavano regolarmente registrate presso i pubblici registri, attingendo a circostanze invece ininfluenti.

Giuseppe Catapano comunica: RESIDENZA NON TRASFERITA E IMMOBILE VENDUTO SENZA ESSERE ‘SOSTITUITO’: AGEVOLAZIONI ‘PRIMA CASA’ PERSE

Doppio ‘errore’ fatale per la contribuente: ella ha omesso di “trasferire la propria residenza, entro il termine di diciotto mesi, nel Comune ove era ubicato l’immobile” appena acquistato, e poi ha pensato bene di vendere quell’immobile “entro il quinquennio, senza, però, averne acquistato un altro entro l’anno dalla vendita”.
Nessun tentennamento, né per il Fisco né per i giudici tributari: legittima la revoca delle “agevolazioni ‘prima casa’”.
E questa linea di pensiero viene condivisa, ora, anche dai giudici della Cassazione, i quali sanciscono la sconfitta definitiva della contribuente.
Respinte tutte le obiezioni mosse dalla donna, e fondate, in sintesi, sulla presunta “illegittimità dell’avviso di liquidazione” per la mancata “firma del Direttore Generale dell’Agenzia”, sulla presunta “invalidità della notifica effettuata per posta direttamente da parte dell’Ufficio”, e, infine, sulla presunta “decadenza” del Fisco “in riferimento alla vendita dell’immobile entro il quinquennio”.
Su quest’ultimo punto, in particolare, i giudici ribadiscono che “in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della ‘prima casa’, la decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione, ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza dal potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto”.

Catapano Giuseppe osserva: LIQUIDATORE FRESCO DI NOMINA, SOTTO ACCUSA PER L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: DA VALUTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLA SOCIETÀ E IL COMPORTAMENTO DEI DUE LIQUIDATORI PRECEDENTI

Terzo “liquidatore” per la società. A lui viene addebitato l’“omesso versamento dell’Iva”, con consequenziale “sequestro preventivo”, sul suo “patrimonio personale”, di una somma pari a quasi 154mila euro.
Ma l’intera vicenda va riesaminata nuovamente, con grande attenzione…
Questa la posizione assunta dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni mosse dall’uomo e criticando le valutazioni compiute in primo grado, ritengono necessario approfondire il ‘capitolo’ relativo al “dato oggettivo del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di Iva” per capire se esso ha rappresentato “il risultato di una scelta autonoma e discrezionale del liquidatore della società al momento della scadenza” oppure “una scelta obbligata scaturente dalla carenza, nel breve periodo, di ogni forma di liquidità dovuta al mancato accantonamento dell’Iva da parte di chi” – ossia i due “liquidatori” precedenti – “aveva avuto la rappresentanza della società”.
Per fare chiarezza sarà necessario ritornare – compito, questo, affidato ai giudici del Tribunale – sul materiale probatorio e sulla ricostruzione della vicenda societaria, tenendo ben presenti, peraltro, “il circoscritto periodo di tempo di cinque mesi trascorso dalla nomina” del liquidatore e “l’importo non indifferente di 153mila euro circa maturati a titolo di debito Iva”.

Giuseppe Catapano informa: L’IMU PER I TERRENI AGRICOLI E I CHIARIMENTI DEL MEF

IN SINTESI
A seguito dell’introduzione dei nuovi criteri per individuare i
terreni agricoli per i quali è riconosciuta l’esenzione IMU,
recentemente il MEF, a pochi giorni dalla scadenza del termine di
versamento dell’IMU 2014, ha fornito alcuni interessanti
chiarimenti.
In particolare è stato precisato che:
−l’estensione dell’esenzione ai terreni agricoli concessi in
comodato / affitto a coltivatori diretti / IAP iscritti nella
previdenza agricola opera a condizione che anche il
concedente rivesta detta qualifica;
−per i terreni agricoli imponibili IMU, l’aliquota applicabile è pari
al 7,6‰, salvo che il Comune abbia deliberato, con riferimento
agli stessi, una specifica aliquota;
−i soggetti che hanno versato l’IMU 2014 per terreni agricoli
assoggettati all’imposta in base ai previgenti criteri che
risultano esenti in base ai nuovi criteri, possono richiedere a
rimborso quanto versato ovvero, se consentito dal Comune,
utilizzare l’importo in compensazione.

Come noto, con il DL n. 4/2015 sono stati ridefiniti i criteri per l’individuazione dei terreni agricoli
esenti IMU ed è stato fissato al 10.2.2015 il termine entro il quale effettuare il versamento
dell’IMU 2014 dovuta per i terreni che non fruiscono dell’esenzione.
I nuovi criteri operano dal 2015; tuttavia, gli stessi trovano applicazione anche per il 2014 per il
quale, comunque, se più favorevoli, possono ancora essere applicati i criteri di cui al DM
28.11.2014 (altimetria del Comune risultante dall’elenco ISTAT dei Comuni).
Recentemente il MEF, con la Risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF ha fornito alcuni importanti chiarimenti
connessi con l’introduzione dei predetti nuovi criteri.
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI / IAP
In base ai nuovi criteri, utilizzando la classificazione risultante dalla colonna R dell’elenco dei
Comuni elaborato dall’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789), è ora prevista l’esenzione IMU
per i terreni agricoli ubicati in un Comune:
a) totalmente montano (contraddistinto dalla lettera “T”).
In tal caso, come evidenziato nella citata Risoluzione n. 2/DF, l’esenzione opera per tutti i
terreni agricoli, a prescindere dalla qualifica del possessore;
b) parzialmente montano (contraddistinto dalla lettera “P”) solo se posseduti e condotti da
coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.
In tal caso, secondo quanto chiarito dal MEF, l’esenzione opera esclusivamente se il
possessore è un coltivatore diretto o IAP e pertanto la stessa non è applicabile per i
terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, “vale a dire posseduti dai
cosiddetti rentiers”.
Inoltre, si ritiene che per un terreno in comproprietà l’esenzione spetti solo al comproprietario
(relativamente alla propria percentuale di possesso) avente i requisiti sopra accennati.
Si rammenta che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 4, comma 5-bis, DL n. 16/2012, è venuta
meno l’esenzione (a prescindere dal Comune di ubicazione) dei terreni ad immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. In base
alla nuova disciplina, quindi, anche tale tipologia di terreni è esente / imponibile IMU a seconda
che il relativo Comune sia montano / parzialmente montano ovvero non montano.
TERRENI CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione IMU ai terreni di cui alla citata lett. b), ossia
ubicati in un Comune parzialmente montano posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP
iscritti nella previdenza agricola, “in caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali … iscritti nella previdenza agricola”.
Come evidenziato dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF in esame:
tale disposizione introduce una deroga al principio generale in base al quale, per la fruizione
dell’esenzione, i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la
qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola;
per poter beneficiare dell’esenzione IMU è necessario che il soggetto che concede il
terreno in comodato / affitto ad un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola sia
anch’esso un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola.
Di fatto, quindi, considerato che, ai fini dell’esenzione, anche il concedente deve rivestire la
qualifica di coltivatore diretto / IAP, secondo il MEF è necessario che lo stesso conduca almeno
un altro terreno.
Sul punto va tuttavia rilevato che la qualifica di coltivatore diretto / IAP non richiede necessariamente
la conduzione del terreno, posto che la stessa può essere assunta anche, ad esempio, da un
soggetto coadiuvante di un’impresa appartenente ad un altro coltivatore diretto / IAP.
TERRENI AGRICOLI SOGGETTI AD IMU E ALIQUOTA APPLICABILE
Da quanto sopra evidenziato si evince che l’IMU è dovuta per:
tutti i terreni ubicati in Comuni non montani (lettere “NM”);
i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani (lettera “P”) di soggetti non coltivatori
diretti / IAP.
Con riguardo all’aliquota IMU applicabile il MEF, nella Risoluzione n. 2/DF in esame, ha
innanzitutto richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 692, Finanziaria 2015, in base al quale:
“Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale …
l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo
13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 … a meno che in detti comuni non siano
state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.
Alla luce di ciò viene confermato che qualora il Comune non abbia deliberato una specifica
aliquota riferita ai terreni agricoli, trova applicazione la misura “ordinaria” pari al 7,6‰ (di fatto,
quindi, ai terreni agricoli non è applicabile l’aliquota prevista per la categoria degli “altri immobili”).
VERSAMENTO IMU 2014
Come accennato, per il 2014, per stabilire se il terreno agricolo fruisce o meno dell’esenzione IMU
è possibile applicare il criterio che risulta più favorevole al contribuente e pertanto:
i terreni agricoli che risultano esenti IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con una altitudine pari o superiore a 601 metri slm;
−posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati in Comuni
con una altitudine pari o superiore a 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova
applicazione l’esenzione di cui al punto precedente);
−ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
continuano a risultare esenti e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo
di IMU 2014, a nulla rilevando le nuove disposizioni;
i terreni agricoli che risultano imponibili IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm;
−posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm;
ma esenti in base ai nuovi criteri, in quanto ubicati in Comuni:
−classificati totalmente montani (lettera “T”);
−parzialmente montani (lettera “P”) di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola;
fruiscono dell’esenzione IMU anche per il 2014 e per gli stessi quindi non va effettuato alcun
versamento a titolo di IMU 2014.
DM 28.11.2014 DL n. 4/2015 IMU 2014 IMU 2015
esente IMU imponibile IMU non dovuta dovuta
imponibile IMU esente IMU non dovuta
imponibile IMU imponibile IMU dovuta (entro il 10.2.2015) dovuta
Sul punto il MEF specifica che:
“… i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base
dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti,
a partire dal 2014, dall’art. 1 del D.L. n. 4 del 2015 – sono esenti dall’IMU hanno ovviamente
diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il
comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà”.
Con riferimento alle Tabelle contenute nell’Informativa SEAC 27.1.2015, n. 26, sono stati
rilevati i seguenti refusi:
assenza, tra i Comuni montani, del Comune di Fabrosa Sottana (CN);
a pag. 30 di 33, per alcuni Comuni parzialmente montani, errata indicazione della
provincia di appartenenza (i corretti riferimenti sono di seguito allegati).

Catapano Giuseppe comunica: IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO “VIRTUALE” TRAMITE IL MOD. F24

IN SINTESI
A decorrere dal 20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo
assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi accessori, interessi
e sanzioni, va effettuato mediante il mod. F24 utilizzando gli
specifici nuovi codici tributo recentemente istituiti dall’Agenzia
delle Entrate.
Per consentire l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento
è previsto un periodo transitorio fino al 31.3.2015, durante il quale
è possibile ancora utilizzare il mod. F23.

Come noto, in base a quanto disposto dagli artt. 15 e 15-bis, DPR n. 642/72 per determinate
categorie di atti e documenti l’imposta di bollo può essere assolta in modo “virtuale”.
In base a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lett. h-ter), D.Lgs. n. 241/97 l’utilizzo del mod. F24
per il pagamento dei tributi può essere esteso “alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore”.
Sul punto, il MEF con Decreto 8.11.2011 ha esteso le modalità di versamento di cui al citato art. 17
anche all’imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 3.2.2015 ha disposto che a partire dal
20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi
accessori, interessi e sanzioni va effettuato mediante il mod. F24.
Quest’ultimo in un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti,
“garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta inoltre un ulteriore
progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il
modello F24 per il pagamento di numerosi tributi”.
Al fine di consentire l’adeguamento alle nuove modalità, è previsto un periodo transitorio fino al
31.3.2015 nel quale l’imposta in esame può essere ancora versata mediante il mod. F23.
Ai fini del versamento tramite il mod. F24, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3.2.2015, n.
12/E ha istituito i seguenti codici tributo:
Codice tributo Descrizione
“2505” BOLLO VIRTUALE – RATA
“2506” BOLLO VIRTUALE – ACCONTO
“2507” BOLLO VIRTUALE – Sanzioni
“2508” BOLLO VIRTUALE – Interessi
I codici tributo in esame vanno utilizzati anche per il versamento dell’imposta di bollo “virtuale”
tramite il mod. “F24 Enti pubblici”.
In caso di versamento rateale (codice tributo “2505”) nel campo
“rateazione/regione/prov./mese di rif.to” del mod. F24 e nel campo “riferimento A” del mod.
“F24 Enti pubblici” va riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero
complessivo delle rate bimestrali.
I suddetti codici, come precisato nella citata Risoluzione n. 12/E, sono utilizzabili esclusivamente
“in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati”. Ne consegue che
eventuali eccedenze di versamento relative all’imposta in esame non potranno essere compensate
con altri tributi.
L’Agenzia precisa infine che, il codice tributo “9400” denominato “Spese di notifica per atti
impositivi”, già utilizzato per i pagamenti tramite il mod. F24, è esteso anche ai versamenti
effettuati mediante il mod. “F24 Enti pubblici”. 􀂄

Catapano Giuseppe comunica: LA COMUNICAZIONE DATI IVA RELATIVA AL 2014

IN SINTESI

Entro il mese di febbraio va presentata la Comunicazione dati IVA relativa all’anno precedente. Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato il termine è differito al 2.3.2015. La presentazione in via autonoma del mod. IVA 2015 entro tale data, a prescindere dal saldo (debito / credito), esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati relativa al 2014. Va evidenziato che la Finanziaria 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2016, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. Contestualmente è stata eliminata la Comunicazione dati IVA. Quest’anno, quindi, sarà l’ultimo anno di presentazione della stessa.

 

Come noto la Comunicazione dati IVA disciplinata dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98 è finalizzata a

consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato UE è tenuto a versare al bilancio comunitario.
Per l’adempimento in esame, va utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate
con il Provvedimento 17.1.2011. Nello stesso vanno riepilogate le risultanze relative al 2014 delle
liquidazioni periodiche / annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche) al fine di
determinare l’IVA a debito / credito.
Non vanno considerate le “tipiche” operazioni da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad
esempio, calcolo definitivo del pro-rata, compensazioni effettuate nell’anno, riporto del credito IVA
relativo all’anno precedente, ecc.).
Per fornire informazioni più dettagliate e facilitare il confronto con la dichiarazione annuale,
in sede di compilazione della Comunicazione in esame, si ritiene comunque possibile
tenere conto delle citate operazioni di rettifica e conguaglio.
In merito alla Comunicazione in esame va evidenziato che:
• il 2015 è l’ultimo anno di presentazione. Infatti, l’art. 1, comma 64, Finanziaria 2015, ha:
− introdotto a decorrere dal 2016 (con riferimento al 2015) l’obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio;
− abrogato la presentazione della Comunicazione dati IVA;
• recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15.1.2015, ha aggiornato le istruzioni
per la compilazione della Comunicazione in commento. In particolare le nuove istruzioni riportano
quale riferimento normativo per la conservazione dei documenti informatici il DM 17.6.2014.
SOGGETTI OBBLIGATI
La Comunicazione dati IVA interessa i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della
dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non sono state effettuate:
• operazioni imponibili;
• liquidazioni periodiche (ad esempio, per i soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative ex
art. 13, Legge n. 388/2000 o che hanno adottato il regime contabile agevolato ex art. 27, comma
3, DL n. 98/2011).
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione in esame:
• i contribuenti che nel 2014:
− hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
− sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato
soltanto operazioni esenti;
ancorché siano tenuti a presentare il mod. IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR
n. 633/72.
Non sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti che hanno registrato operazioni
intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero effettuato acquisti per i quali l’IVA è
dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
• i soggetti esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui
alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 che
non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
• i soggetti passivi UE che nel 2014, ai sensi dell’art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n.
331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o
comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;

 

• i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli
adempimenti IVA relativamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
connesse con gli scopi istituzionali;
• i soggetti extraUE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non
identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi
elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;
• i soggetti ex art. 74, TUIR, ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le
Province, le Regioni, ecc. e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività
previdenziali e assistenziali;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 25.000.
Va evidenziato che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato ex art. 27,
comma 3, DL n. 98/2011 il limite per l’esonero dalla Comunicazione in esame è fissato a
€ 25.822,84 così come previsto dall’Agenzia nel Provvedimento 22.12.2011, n. 185825;
• le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2014 non
abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti con
volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000);
• i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
• i soggetti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2014 (mod. IVA 2015) in forma
autonoma entro il 2.3.2015 (il 28.2.2015 cade di sabato).
La presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro febbraio, consente,
infatti, al contribuente di beneficiare dell’esonero dall’invio della Comunicazione dati IVA.
Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato e pertanto il termine di presentazione della
Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero dalla stessa è riconosciuto anche nel
caso in cui il mod. IVA 2015 sia presentato il 2.3.2015.
Va peraltro evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione IVA annuale incide sulla
data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per
importi superiori a € 5.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015, ancorché
consenta l’esonero dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA, comporta che la
compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.
In tali casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2015 entro il 28.2.2015 al fine di poter
compensare il credito IVA 2014 dal 16.3.2015.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA
annuale può essere presentata in forma autonoma, a prescindere dal saldo (debito / credito)
risultante dalla stessa.
Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2014 a debito, possono usufruire
dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014 se presentano il
mod. IVA 2015 in forma autonoma entro il 2.3.2015.
ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ – CONTABILITÀ SEPARATA
I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72, per
obbligo o per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a
tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla
presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le
quali sussiste l’obbligo di presentazione del modello.
Per determinare il superamento del predetto limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o
meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni,
comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il modello si compone di 3 Sezioni. In particolare:
• nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati l’anno (2014) e il codice attività,
desunto dalla Tabella Ateco 2007 (in caso di esercizio di più attività va riportato il codice
dell’attività prevalente in base al relativo volume d’affari).
In presenza di più attività gestite con contabilità separata va barrata l’apposita casella
“Contabilità separata”;
• nelle Sezioni II e III vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2014, annotate
nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi e acquisti). Non rileva la periodicità di liquidazione
(mensile o trimestrale). I soggetti:
− trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre
– dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale;
− mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2014 (gennaio –
dicembre), non rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene
nella dichiarazione annuale.
RIGO CD1 – OPERAZIONI ATTIVE
Campo Descrizione
1
Va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2014 (cessioni di beni /
prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, comprese le operazioni:
• ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per
le quali è stata applicato il regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL
n. 83/2012;
• per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura a seguito dell’applicazione del
“reverse charge” (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell’edilizia, ecc.), per
le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente / committente soggetto passivo IVA;
• non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-
septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma
6-bis, DPR n. 633/72 (tali operazioni concorrono dal 2013 alla formazione del volume
d’affari).
Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95
nel campo in esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.
Non vanno ricomprese le autofatture ex art. 17, comma 2, annotate nel registro delle
fatture emesse / corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4).
2
Vanno riportate le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., già evidenziate a
campo 1, comprese:
• le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano;
• le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
• le esportazioni di rottami.
Va riportata anche la parte “non imponibile” dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni
usati con applicazione del regime del margine.
Non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate a campo 4.
3 Vanno riportate le operazioni esenti (art. 10), già evidenziate a campo 1.
4
Vanno riportate le cessioni UE di beni ex art. 41, DL n. 331/93 comprese quelle di
rottami, già evidenziate a campo 1.
In tale campo non va riportato l’ammontare degli acquisti UE annotati nel
registro delle fatture emesse / corrispettivi.

 

Vanno riportate le cessioni di beni strumentali. Le cessioni da indicare nel campo in
esame sono “già ricomprese nei campi precedenti”. Pertanto, se la cessione del
bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione / non imponibilità oppure la
stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno
dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
RIGO CD2 – OPERAZIONI PASSIVE
Campo Descrizione
1
Va riportato il totale degli acquisti / importazioni al netto dell’IVA, annotati nel
2014, ancorché con IVA indetraibile, compresi:
• gli acquisti UE di beni;
• gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
• le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;
• i servizi ricevuti in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura emessa
dall’operatore UE;
• gli acquisti di rottami;
• gli acquisti ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute,
emesse da soggetti che adottano la liquidazione “IVA per cassa” ex art. 32-bis,
DL n. 83/2012, la detrazione dell’IVA a credito non è subordinata al pagamento
della stessa.
Analogamente a quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod.
IVA 2015, si ritiene che nel campo in esame devono essere ricompresi anche
gli acquisti effettuati dai contribuenti che adottano il regime dei minimi ex
art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, ancorché le relative fatture siano state
emesse senza applicazione dell’IVA.
2
Vanno riportati gli acquisti non imponibili (ad esempio, art. 9) compresi quelli con
utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine, già evidenziati a campo 1.
Non vanno compresi gli acquisti UE non imponibili che rientrano nel campo 4.
3
Vanno riportati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa
lett. a) e le importazioni di oro da investimento, già evidenziati a campo 1.
Non vanno compresi gli acquisti UE esenti (che vanno evidenziati a campo 4).
4 Vanno riportati gli acquisti UE di beni, compresi quelli di rottami, già evidenziati a
campo 1. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano.
5
Vanno riportati gli acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo in
esame sono “già ricompresi nei campi precedenti”. Con riferimento ad un bene
strumentale acquistato in regime di esenzione / non imponibilità ovvero in ambito UE, il
relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
In tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di beni ammortizzabili,
materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e il prezzo di
riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il
corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro
titolo oneroso, i relativi canoni.
RIGO CD3 – IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA
Campo Descrizione
1 e 2
Va indicato l’ammontare (imponibile / IVA) delle importazioni di materiali d’oro,
semilavorati in oro e argento puro, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana,
bensì assolta mediante l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture
emesse / corrispettivi nonché in quello degli acquisti.

 

Va indicato l’ammontare (imponibile / IVA) delle importazioni di rottami e altri materiali
di recupero, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante
l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse / corrispettivi
nonché in quello degli acquisti.
RIGO CD4 – IVA ESIGIBILE (A DEBITO)
compresa l’IVA relativa alle operazioni ad
esigibilità differita effettuate in anni precedenti,
incassate nel 2014.
RIGO CD5 – IVA DETRATTA (A CREDITO)
L’IVA assolta con il “reverse charge” da parte dell’acquirente / committente, va indicata sia a rigo
CD4 che a rigo CD5. Ciò interessa a titolo esemplificativo:
• le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
• i servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera;
• gli acquisti UE di beni;
• gli acquisti di rottami;
• le prestazioni di subappalto nel settore edile;
• gli acquisti di immobili ad uso abitativo e strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, nn. 8-bis e
8-ter, DPR n. 633/72;
• gli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione.
I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell’IVA dovuta o detraibile (ad
esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare nei righi CD4 e
CD5 l’imposta risultante dall’applicazione del regime di appartenenza.
A rigo CD6 va esposta a campo 1 l’IVA dovuta (se CD4 > CD5) ovvero a campo 2 l’IVA a credito
(se CD4 < CD5).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come sopra accennato la Comunicazione dati IVA va presentata:
• entro il mese di febbraio di ogni anno. Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato la
Comunicazione dati IVA relativa al 2014 va presentata entro il 2.3.2015;
• in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 2.3.2015
e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente
inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione “di scarto” dell’Agenzia
delle Entrate.
SOGGETTI NON RESIDENTI
Come previsto dall’art. 17, DPR n. 633/72, i soggetti non residenti non possono avere 2 posizioni
IVA in Italia, ossia non possono operare sia tramite una stabile organizzazione che tramite un
rappresentante fiscale / identificazione diretta.
Di conseguenza, un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, deve presentare
una Comunicazione dati IVA riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro
“Dichiarante” della Sezione I riportare il codice carica “1”.
Le operazioni effettuate dalla casa madre devono confluire nella posizione della
stabile organizzazione, poiché gli adempimenti relativi a tali operazioni non possono
essere eseguiti tramite un rappresentate fiscale / identificazione diretta.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In presenza di operazioni straordinarie ovvero di trasformazioni sostanziali soggettive (ad
esempio, conferimento di una ditta individuale in una società, donazione o successione di azienda,

 

fusione, scissione, scioglimento di una società di persone con proseguimento dell’attività da parte di
un socio, ecc.) nelle quali si realizza una continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione
sono previste particolari modalità di presentazione della Comunicazione.
A tal fine è necessario distinguere le operazioni verificatesi nel 2014 da quelle poste in essere nel
periodo compreso tra l’1.1.2015 e la presentazione della Comunicazione dati IVA.
OPERAZIONI STRAORDINARIE NEL CORSO DEL 2014
Estinzione
dante causa Compilazione Comunicazione

L’avente causa è tenuto a presentare 2 Comunicazioni dati IVA:
• la prima con i dati relativi alle operazioni effettuate dal dante causa nel 2014
fino all’ultima liquidazione periodica effettuata prima dell’operazione
straordinaria, riportando nella parte “Contribuente” i dati del dante causa e nella
parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”;
• la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall’avente causa nel
2014, nonché quelle effettuate dal dante causa dopo l’ultima liquidazione
periodica.
NO
Con cessione
debito / credito IVA
La Comunicazione dati IVA va compilata con modalità
analoghe a quelle previste per le operazioni con
estinzione del dante causa sopra specificate.
Senza cessione
debito / credito IVA
Ciascun soggetto presenta la propria
Comunicazione dati IVA relativa alle operazioni
effettuate nel 2014.
OPERAZIONI STRAORDINARIE TRA L’1.1.2015 E LA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE DATI IVA
Estinzione
dante causa Compilazione Comunicazione

La Comunicazione dati IVA relativa alle operazioni poste in essere dal dante
causa nel 2014 va presentata dall’avente causa, riportando nella parte
“Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente
causa e il codice carica “9”.
NO Ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione dati IVA relativa alle
operazioni effettuate nel 2014.
SANZIONI
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA si riflette sul regime sanzionatorio.
All’omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti / errati non sono applicabili le
sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.
A tali violazioni è comunque applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97
per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria … o invio di tali
comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Eventuali errori / omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o
rettificati utilizzando il ravvedimento operoso.
Sul punto le istruzioni specificano che “poiché non è possibile rettificare o integrare una
comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella
dichiarazione annuale IVA”.

 

ESEMPIO
Un contribuente mensile ha effettuato nel corso del 2014 le seguenti operazioni.
OPERAZIONI ATTIVE
Operazioni Importo Aliquota IVA IVA A DEBITO
Cessioni interne 800.000 10% 80.000
150.000 22% 33.000
Prestazioni di servizi 2.000 Esenti —
Cessioni UE 350.000 Non imponibili —
Cessioni verso S. Marino 10.000 Non imponibili —
Esportazioni 30.000 Non imponibili —
Totale 1.342.000 113.000
OPERAZIONI PASSIVE
Operazioni Importo Aliquota IVA IVA A CREDITO
Acquisti interni 480.000 10% 48.000
35.000 22% 7.700
Acquisti interni con utilizzo del plafond 335.000 Non imponibili —
Acquisti con IVA indetraibile 7.000 22% —
Importazioni 11.000 22% 2.420
Acquisti UE beni 7.000 22% 1.540
Acquisti servizi in ambito UE 14.500 22% 3.190
Acquisti da contribuenti minimi 5.000 — —
Totale 894.500 62.850
Il contribuente dispone di un credito 2013 pari a € 17.000, interamente utilizzato in compensazione
nel mod. F24 ed ha effettuato versamenti periodici per un importo pari ad € 50.000.
Per la compilazione della Comunicazione dati IVA vanno considerati i seguenti elementi:
rigo CD1 – Totale operazioni attive 1.342.000
di cui:
– operazioni non imponibili (10.000 + 30.000) 40.000
– operazioni esenti 2.000
– cessioni intracomunitarie di beni 350.000
rigo CD2 – Totale operazioni passive 894.500
di cui:
– acquisti non imponibili 335.000
– acquisti intracomunitari di beni 7.000
rigo CD4 – IVA esigibile 117.730
IVA su cessioni interne (80.000 + 33.000) 113.000 +
IVA su acquisti UE (1.540 + 3.190) 4.730 +
rigo CD5 – IVA detratta 62.850
IVA su acquisti interni (48.000 + 7.700) 55.700 +
IVA su importazioni 2.420 +
IVA su acquisti UE beni 1.540 +
IVA su acquisti servizi in ambito UE 3.190 +
rigo CD6 – IVA dovuta 54.880
IVA esigibile (CD4) 117.730 +
IVA detratta (CD5) 62.850 –

 

 

Catapano Giuseppe informa: LA COMUNICAZIONE DEGLI STAMPATI FISCALI PER IL 2014

Come previsto dall’art. 3, comma 1, DPR n. 404/2001, le tipografie autorizzate alla stampa di

documenti fiscali ed i soggetti autorizzati alla relativa rivendita devono inviare all’Agenzia

delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate

nell’anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.

Relativamente ai dati delle forniture effettuate nel 2014, la comunicazione va inviata

telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato), con le modalità stabilite

dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.5.2002, entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di

sabato).

Il comma 2 del citato art. 3 dispone che:

fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna

fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere

annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un

registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici”.

Di conseguenza, le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli

stampati fiscali sono tenuti quindi a:

1

annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito

registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici;

2

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un

intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.

Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati

presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i

rivenditori), non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.

Per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa, i dati di seguito riportati:

• dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA,

denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

• dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA,

denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);

• estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria;

• numero di stampati forniti, con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

• codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura;

• data della fornitura.